Previdenza e assicurazioni

Tra la Svizzera e 44 Stati esistono accordi intergovernativi nel campo della sicurezza sociale. Scopo di queste convenzioni è in primo luogo garantire la parità di trattamento delle cittadine e dei cittadini delle parti contraenti, stabilire qual è la legislazione applicabile e disciplinare il versamento delle prestazioni all’estero. La Svizzera e la Thailandia non hanno stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale.

Previdenza per la vecchiaia

Le prestazioni del sistema thailandese di sicurezza sociale (Social Security Fund, SSF) sono estremamente basse e non sono dunque rilevanti per le persone straniere che pianificano la loro vita nel Paese. Poiché la tutela garantita dall’assicurazione sociale non supera gli standard minimi è consigliabile stipulare un’assicurazione supplementare per la previdenza professionale e contro le malattie e gli infortuni.

Assicurazione malattie e infortuni

Le prestazioni dell’assicurazione sociale statale della Thailandia garantiscono alle collaboratrici e ai collaboratori thailandesi uno standard minimo di sicurezza sociale che per gli stranieri è appena sufficiente. Si consiglia di stipulare un’assicurazione malattie privata. I premi (per una copertura comparabile) sono generalmente molto più elevati di quelli svizzeri, visto che né gli ospedali né le assicurazioni ricevono sovvenzioni trasversali dall’assicurazione sociale nazionale. I premi crescono inoltre con l’avanzare dell’età. Le assicurazioni thailandesi spesso non garantiscono una copertura per tutta la vita. In ogni caso, prima di disdire un’assicurazione complementare ancora in vigore in Svizzera è bene attendere la conferma dell’accettazione (senza riserve) da parte di un assicuratore internazionale.

Barca tra torreggianti formazioni carsiche
Parco nazionale di Khao Sok © Unsplash

Assicurazione contro la disoccupazione

Le prestazioni dell’assicurazione sociale statale della Thailandia dovrebbero garantire al personale locale uno standard minimo di sicurezza sociale. In linea di principio, il personale straniero non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Se una persona di cittadinanza straniera perde il proprio posto di lavoro (a prescindere dal motivo), il suo visto decade immediatamente; ciò significa che deve uscire dal Paese il giorno stesso oppure chiedere di prolungare il visto per una durata massima di sette giorni.

AVS/AI svizzera

Pagamento delle rendite ordinarie

Le rendite ordinarie AVS e AI (escluso il quarto di rendita AI) possono essere versate alle cittadine e ai cittadini svizzeri in qualsiasi luogo di residenza. La Cassa svizzera di compensazione versa direttamente la rendita, in linea di massima nella valuta dello Stato di residenza. Le persone aventi diritto possono anche chiedere il pagamento su un conto privato postale o bancario in Svizzera. Gli assegni per grandi invalidi e le prestazioni complementari sono versati invece solo a chi ha il domicilio in Svizzera.

AVS/AI facoltativa

Le cittadine e i cittadini svizzeri che non risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS possono aderire all’AVS/AI facoltativa se, nel periodo immediatamente precedente al loro trasferimento, sono stati affiliati all’assicurazione obbligatoria per almeno cinque anni consecutivi. L’adesione all’AVS/AI facoltativa non esonera le persone interessate da un eventuale obbligo di assicurazione nel Paese di residenza o di lavoro. L’aliquota di contribuzione è pari al 10,1% del salario determinante. Il contributo annuo minimo è di 950 CHF. L’AVS/AI facoltativa costituisce una forma di protezione contro i rischi connessi alla vecchiaia, all’invalidità e al decesso in particolare per le persone senza attività lavorativa per le quali spesso non esistono possibilità assicurative nei sistemi di previdenza sociale stranieri.

Disposizioni particolari: collaboratrici e collaboratori di un’impresa svizzera

Disposizioni particolari disciplinano i casi di persone che vivono e lavorano all’estero per società la cui sede è in Svizzera e che sono retribuite da queste società (personale distaccato). Le stesse disposizioni valgono anche per i coniugi senza attività lavorativa che le accompagnano. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla competente cassa di compensazione AVS.

AVS (1° pilastro) e casse pensioni (2° pilastro)

È bene accertarsi che il trasferimento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), delle casse pensioni o di altre assicurazioni avvenga senza problemi. Eventuali variazioni di domicilio devono essere comunicate alla cassa di compensazione AVS, alla cassa pensioni competente e all’assicuratore. 

Tassazione delle rendite pensionistiche

Di norma, se la beneficiaria o il beneficiario vive all’estero la Svizzera applica sulle rendite delle casse pensioni un’imposta alla fonte. Le convenzioni di doppia imposizione possono prevedere il venir meno dell’imposta alla fonte o la possibilità di rimborso nel Paese di residenza (cfr. capitolo «Imposte»).

Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero

L’Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero (ASE) del DFAE concede, se sono rispettate determinate condizioni, prestazioni di aiuto sociale alle concittadine e ai concittadini all’estero in stato di bisogno. Una persona che si viene a trovare in una situazione di emergenza deve innanzitutto cercare di affrontarla con i propri mezzi. Se in questo modo non riesce a ottenere alcun miglioramento è tenuta a verificare fino a che punto parenti o conoscenti possono venirle in aiuto e quali prestazioni o quale sostegno può offrirle lo Stato di residenza. Solo dopo possono essere prese in considerazione le opportunità offerte dall’ASE.

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