Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

Gli Stati parte alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna si impegnano a eliminare con ogni mezzo adeguato tutte le discriminazioni nei confronti delle donne. L’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la Convenzione il 18 dicembre 1979 e la Svizzera l’ha ratificata il 27 marzo 1997.

La Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) vieta la discriminazione delle donne in tutti gli ambiti della vita. Non solo proibisce qualsiasi discriminazione delle donne, ma obbliga anche gli Stati parti ad adottare attivamente misure per garantire la parità tra donne e uomini, in particolare a livello politico, sociale, economico e culturale. La Convenzione apporta un contributo internazionale all’uguaglianza effettiva tra donne e uomini.

La Convenzione contiene tra l’altro:

  • una definizione della discriminazione nei confronti della donna;
  • il principio della parità tra uomo e donna;
  • l’obbligo da parte degli Stati di adottare attivamente tutte le misure adeguate per garantire tale parità.

Il 18 dicembre 1979 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la Convenzione, entrata poi in vigore il 3 settembre 1981. Ratificata dalla Svizzera il 27 marzo 1997, è entrata in vigore nel nostro Paese il 26 aprile 1997.

Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)

Meccanismo di controllo

La CEDAW vincola gli Stati parte a presentare rapporti periodici al Comitato per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, che funge da organo di controllo. Il primo rapporto deve essere presentato entro un anno dall’entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato, e in seguito almeno ogni quattro anni.

Responsabile dei rapporti nazionali della Svizzera sull’attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna è l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU).

Informazioni sulla Convenzione CEDAW e i rapporti periodici stilati dalla Svizzera

Comitato per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (en)

Protocollo facoltativo

La Convenzione è integrata da un Protocollo facoltativo che prevede una procedura individuale di comunicazione e una procedura d’inchiesta. Il 6 ottobre 1999 l’Assemblea generale dell’ONU ha approvato il Protocollo facoltativo alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, che è poi entrato in vigore il 22 dicembre 2000. 

In presenza di concreti casi di discriminazione di genere, le donne hanno la possibilità di inviare al Comitato CEDAW una comunicazione individuale. Oltre alla procedura di notifica, il Protocollo facoltativo prevede anche una procedura d’inchiesta nei casi gravi di discriminazione. 

La Svizzera ha ratificato il Protocollo facoltativo il 29 settembre 2008, che è entrato in vigore per il nostro Paese il 29 dicembre 2008.

Protocollo facoltativo alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

Ultima modifica 01.03.2022

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