Immunità dello Stato

L’immunità dello Stato è un concetto di diritto internazionale che mira a proteggere la sovranità di uno Stato sottraendolo alla giurisdizione di altri Stati. L’immunità protegge lo Stato da procedimenti di fronte ai tribunali di alti Stati e dall’esecuzione forzata dei suoi beni e averi. La Svizzera applica il principio dell’immunità relativa dello Stato secondo il quale l’immunità è riconosciuta solo se lo Stato agisce nell’esercizio delle prerogative del potere pubblico in opposizione agli atti compiuti allo stesso titolo da un privato.

Quadro giuridico

La Convenzione europea del 16 maggio 1972 sull’immunità degli Stati regola la protezione del patrimonio degli Stati esteri. Per la Svizzera è entrata in vigore il 7 ottobre 1982 e finora è stata ratificata da pochi Stati.

La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2004, è aperta a tutti gli Stati. La Svizzera l’ha ratificata il 16 aprile 2010. Tale Convenzione dovrà entrare in vigore non appena si sarà raggiunto il numero soglia di 30 ratifiche da parte di altrettanti Stati.

Non esiste nessuna legge svizzera che disciplini nello specifico l’immunità degli Stati.

Principio e limiti all’immunità dello Stato

L’immunità dello Stato include:

  • l’immunità di giurisdizione, che permetto allo Stato di evitare di essere perseguito di fronte ai tribunali di un altro Stato;
  • l’immunità di esecuzione, che permette allo Stato di impedire l’esecuzione forzata dei suoi beni e averi. 

In Svizzera, il Tribunale federale ha sviluppato la propria giurisprudenza sulla base di una concezione restrittiva dell’immunità dello Stato, in virtù della quale quest’ultima non è assoluta. Il Tribunale federale ha chiarito, infatti, le condizioni in cui uno Stato estero può essere chiamato a comparire di fronte a un tribunale svizzero (immunità di giurisdizione). Ha inoltre precisato i casi in cui la Svizzera può applicare misure coercitive nei confronti di uno Stato estero (immunità di esecuzione).

Per quanto riguarda l’immunità di giurisdizione, il Tribunale federale ha adottato la distinzione tra atti dello Stato estero compiuti nell’esercizio delle prerogative del potere pubblico («acta iure imperii») e atti compiuti in qualità di soggetto di diritto privato al pari di un privato («acta iure gestionis»). Ha stabilito che lo Stato può invocare l’immunità di giurisdizione esclusivamente per gli atti compiuti nell’esercizio delle prerogative del potere pubblico. Lo Stato estero può essere citato davanti ai tribunali svizzeri per atti commessi allo stesso titolo di un privato, a condizione che sussista una relazione sufficientemente stretta tra il rapporto giuridico di diritto privato di cui è parte lo Stato estero e il territorio svizzero.

Per quanto concerne l’immunità di esecuzione, il Tribunale federale si è pronunciato nello stesso senso, vale a dire che non può essere invocata se non in riferimento a beni e averi dello Stato destinati a compiti rilevanti del potere pubblico. Di conseguenza, i beni e gli averi di uno Stato che sono destinati a compiti per i quali il Paese in questione agisce in qualità di soggetto di diritto privato possono essere pignorati. Si presume che alcuni beni e averi dello Stato siano d’ufficio assegnati a compiti rilevanti del potere pubblico (in particolare i beni e gli averi destinati al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari e quelli della banca centrale o di un’altra autorità monetaria dello Stato).

Il concetto di immunità relativa dello Stato cui fa riferimento il Tribunale federale corrisponde alla giurisprudenza sviluppata dalla maggioranza degli Stati ed è considerato come derivante dal diritto internazionale consuetudinario. La Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni si basa sulla stessa distinzione tra «acta iure gestionis» e «acta iure imperii».

Rinuncia all’immunità

Uno Stato può decidere di rinunciare alla propria immunità di giurisdizione e di esecuzione. Affinché la rinuncia all’immunità di giurisdizione o di esecuzione sia valida, lo Stato deve acconsentire espressamente a che i tribunali svizzeri possano esercitare la loro giurisdizione nel contenzioso, o che possano decidere di pignorare beni e averi utilizzati per scopi pubblici. 

Ultima modifica 14.04.2023

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