La Svizzera si adopera per assicurare la protezione della popolazione civile nei conflitti armati

Il diritto internazionale umanitario disciplina la condotta della guerra e vieta, tra le altre cose, gli attacchi contro persone e oggetti civili. La Svizzera si impegna per fornire protezione alle vittime dei conflitti armati ed esige pertanto il rispetto del diritto internazionale umanitario, anche nella guerra contro l’Ucraina, dove un anno fa sono state diffuse notizie e immagini di crimini di guerra perpetrati a Bucha e in altre località del Paese.

 Ci sono quattro letti in una stanza con finestre e pareti danneggiate. Il pavimento è disseminato di detriti.

Un ospedale distrutto nei pressi della città di Kupiansk, nella regione di Kharkiv. Il diritto internazionale umanitario vieta qualsiasi attacco contro oggetti civili. © Keystone

All’inizio di aprile del 2022 le immagini della città di Bucha, a 25 chilometri a nord-ovest della capitale ucraina Kiev, hanno suscitato grande scalpore: immagini di atrocità commesse contro uomini, donne e bambini, i cui corpi sono stati ritrovati dopo il ritiro delle truppe russe dalla città. Prove di crimini di guerra sono state fornite anche da immagini e resoconti provenienti anche da altre località dell’Ucraina.

La Svizzera ha subito chiesto l’apertura di un’inchiesta indipendente e insieme ad altri Paesi ha deferito la situazione alla Corte penale internazionale dell’Aia, affinché il procuratore capo potesse avviare immediatamente le indagini sui presunti crimini di guerra.

Nei conflitti armati internazionali le persone civili sono una categoria protetta in virtù delle Convenzioni di Ginevra del 1949, che – insieme ai rispettivi Protocolli aggiuntivi del 1977 e del 2005 relativi alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e non internazionali – costituiscono i fondamenti del diritto internazionale umanitario. Questo diritto definisce regole e obblighi per limitare gli effetti dei conflitti armati: stabilisce per esempio quando sono ammesse o vietate operazioni militari, tattiche e armi in un conflitto armato.

  • Oltre alla popolazione civile, sono «persone protette» anche i membri delle forze armate feriti, malati o che si arrendono, nonché i prigionieri di guerra e i naufraghi. Tutte queste persone devono essere risparmiate, protette e trattate sempre in modo umano.
  • In nessun caso possono essere compiuti attacchi contro la popolazione e gli oggetti civili. Le parti in conflitto devono sempre distinguere gli «obiettivi militari» dalle persone e dagli oggetti civili.
  • Sono vietati attacchi a obiettivi militari se questi causerebbero perdite tra la popolazione civile o danni a oggetti civili sproporzionati rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti.
  • In caso di attacco, le parti in conflitto devono adottare tutte le misure possibili per proteggere la popolazione e gli oggetti civili.
  • È inoltre vietato usare le persone civili come scudo di protezione.
  • Sono vietati le armi e gli attacchi indiscriminati (per esempio attacchi non diretti contro un obiettivo militare specifico o che non possono essere limitati a obiettivi militari specifici e i cui effetti possono quindi colpire oggetti sia militari che civili), sofferenze inutili o danni ambientali massicci. Questi includono l’uso di armi biologiche e chimiche, armi laser accecanti o proiettili a espansione.

Già all’inizio dell’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, il Consiglio federale aveva invitato le parti in conflitto a rispettare il diritto internazionale umanitario. Oltre a sostenere le indagini della Corte penale internazionale sui presunti crimini di guerra, la Confederazione ha adottato altre misure (elencate di seguito) per proteggere la popolazione civile in Ucraina.

  • Documentazione e perseguimento dei reati: la Svizzera rafforza il lavoro delle istituzioni ucraine, delle organizzazioni non governative locali e delle istituzioni multilaterali (OSCE, ONU, CPI, Consiglio d’Europa) per quanto riguarda la documentazione e il perseguimento delle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Ucraina.
  • Protezione della popolazione civile: finanziando lo sminamento umanitario e l’educazione ai pericoli correlati alle mine e ad altri residuati bellici, la Svizzera dà un contributo diretto alla protezione della popolazione civile. Favorisce inoltre un comportamento responsabile e conforme alle regole delle forze armate ucraine nei confronti della popolazione civile.

La promozione attiva del rispetto e del rafforzamento del diritto internazionale umanitario è un compito della Svizzera riconosciuto come importante anche nella Strategia di politica estera 2020–2024 del Consiglio federale.

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