1.  Basi giuridiche, durata e finanziamento
     a.    è costituito sulla base dell’articolo 55 della legge del 21 marzo 1997
            sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);
     b.    viene prorogato per una durata di 10 anni, eventualmente
            prolungabile;
     c.    è finanziato tramite il budget del DFAE.

2. Obiettivi e compiti
     a.   coordina le attività anticorruzione della Confederazione, incluse le
           posizioni prese a livello internazionale;
     b.   segue da vicino l’evoluzione normativa a livello internazionale, le
           raccomandazioni dei meccanismi internazionali nonché la relativa
           attuazione;
    c.    organizza workshop tematici con l’intento di formare e sensibilizzare 
           gli attori coinvolti (Confederazione, Cantoni, Comuni, mondo 
           economico società civile ed esperti) sul tema della corruzione;
     d.   definisce le buone pratiche e le rende note;
     e.   è incaricato di elaborare obiettivi strategici e operativi
           anticorruzione a livello federale e di sottoporli al Consiglio federale
           per approvazione entro il 31 marzo 2020;
     f.    ogni tre anni riferisce al Consiglio federale gli sviluppi nel campo 
           della corruzione in Svizzera alla luce del contesto internazionale
           e lo aggiorna sulla propria attività.

3. Composizione
     a.   ècomposto dagli uffici federali coinvolti nella lotta alla corruzione
           e dall’MPC; il DFAE è responsabile della presidenza e della segreteria;
     b.   al suo interno è presente un gruppo ristretto (comitato) incaricato
           dei compiti operativi;
     c.   d’intesa con i Cantoni (in primo luogo per il tramite della Conferenza 
           dei Governi cantonali) gestisce una rete d’informazione sul tema
           della corruzione.

Ultima modifica 26.01.2022

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