Imbarco al gate 34 dell’aeroporto di Zurigo, fotografato dalla cabina di pilotaggio di un aereo.
L’aeroporto è generalmente il luogo da cui si entra in Svizzera e si ha il primo contatto con le autorità. © Unsplash

Prima di arrivare in Svizzera

Prima di arrivare in Svizzera è necessario chiarire alcuni punti per stabilire le prassi da seguire affinché l’assunzione della funzione avvenga nelle migliori condizioni possibili, rispettando le scadenze previste.

Lista di controllo

  • Per i capi di missioni diplomatiche: mi è stato concesso l’accreditamento? In caso affermativo, è già stata fissata la data di consegna delle credenziali? 
  • Di quale tipo di passaporto disporrò durante l’esercizio delle mie funzioni? 
  • Ho bisogno di un visto per entrare in Svizzera? 
  • Riprendo un posto esistente nell’ambasciata o nel consolato o si tratta di un nuovo posto? 
  • L’ambasciata ha già notificato il mio arrivo al Protocollo del DFAE?
  • La mia famiglia mi accompagna?
  • Il mio (o la mia) partner eserciterà un’attività lucrativa e avrà bisogno di un permesso speciale? 
  • Al mio arrivo in Svizzera, il mio passaporto sarà ancora valido per almeno sei mesi? 
  • Se viaggio con un animale domestico: ha fatto tutte le vaccinazioni necessarie per entrare in Svizzera? È soggetto a misure di quarantena o ad altre restrizioni?

Accreditamento, exequatur e ammissione

Per le categorie di persone elencate di seguito sono necessarie procedure preliminari.

Gradimento alla nomina di capo di una missione diplomatica

Lo Stato accreditante invia al Protocollo una domanda di accreditamento (nota verbale, CV e copia del passaporto). Il CV della persona designata deve contenere le seguenti informazioni:

  • nome e cognome identici a quelli riportati sul passaporto;
  • data di nascita;
  • cittadinanza (tutte); 
  • stato civile;
  • percorso accademico (università, anno);
  • elenco di tutte le posizioni ricoperte, compresa quella attuale, specificando la durata e la funzione svolta. 

Non appena viene concesso il gradimento ed è nota la data di arrivo in Svizzera della o del capomissione designato, l’Ambasciata è pregata di contattare il Protocollo e informarsi sul calendario delle date previste per le presentazioni delle credenziali alla o al presidente della Confederazione, al fine di fissare una data.

Exequatur alla nomina di un capo di posto consolare (di carriera)

Posto consolare di carriera ed exequatur per capo di posto consolare di carriera

La Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari sancisce il regime applicabile allo stabilimento di relazioni consolari e posti consolari, alle funzioni consolari e alla nomina e ammissione dei capi di posti consolari.

Requisiti per l’apertura e il mantenimento di un posto consolare diretto da un funzionario consolare di carriera

In linea generale, le autorità svizzere applicano una politica restrittiva in questo ambito: la necessità oggettiva di disporre di un rappresentante ufficiale debitamente accreditato va dimostrata. Va illustrata l’importanza della comunità straniera e delle relazioni commerciali, turistiche, culturali e scientifiche, esistenti (statistiche) e future, tra lo Stato di invio e la nuova circoscrizione consolare, e vanno delineate le prospettive di sviluppo favorite dalla presenza di una rappresentanza ufficiale. Il DFAE si riserva il diritto di rivedere in qualsiasi momento, anche dopo l’apertura di un posto, la necessità oggettiva di mantenerlo aperto.

Inoltre, essendo la Svizzera un Paese piccolo, oltre alla sezione consolare presso l’Ambasciata a Berna, in linea di principio è giustificato prendere in esame solo le domande di stabilimento di al massimo un posto consolare aggiuntivo per regione linguistica (Svizzera tedesca, Svizzera romanda e Ticino).

La sede del posto consolare deve trovarsi in una capitale cantonale (ad eccezione del Cantone del Ticino, per il quale è previsto che – su domanda circostanziata – sia ammissibile come sede anche la città di Lugano). Per capitale cantonale si intendono il centro cittadino e i Comuni serviti dai trasporti pubblici urbani (sono esclusi i trasporti interurbani e regionali).

Qualsiasi cambiamento successivo dell’indirizzo del posto consolare richiede l’autorizzazione preventiva del Protocollo.

Le circoscrizioni consolari non possono sovrapporsi e devono coincidere con le frontiere cantonali.

La residenza ufficiale di una o un capoposto deve trovarsi nella città in cui ha sede il posto o in un Comune limitrofo (per le città di Ginevra e Basilea: nella città in cui ha sede il posto o in un Comune svizzero limitrofo).

La classe della o del capoposto deve corrispondere a quella della sua rappresentanza consolare, ossia console generale per un consolato generale e console per un consolato. 

Il DFAE privilegia lo stabilimento di posti consolari di carriera o onorari: le autorità dei Paesi di invio sono pertanto pregate di non sottoporre al Protocollo domande relative a viceconsolati o agenzie consolari.

Procedura per lo stabilimento o il mantenimento di un posto consolare di carriera

La domanda di stabilimento di un posto consolare deve essere indirizzata al Protocollo per via diplomatica ed essere corredata dei seguenti dati:

  • ragioni esplicite che giustificano la domanda (v. sopra, Requisiti per l’apertura);
  • nome della capitale cantonale prevista quale sede del posto consolare;
  • nomi dei Cantoni che dovrebbero costituire la futura circoscrizione consolare. 

Procedura per la nomina di un capo di posto consolare di carriera

Se il DFAE acconsente allo stabilimento del posto consolare, il Protocollo invita l’Ambasciata a trasmettergli per via diplomatica il fascicolo della candidata o del candidato cui intende affidarne la direzione, corredato dei seguenti documenti:

  • un CV aggiornato e completo con una fotografia (cognome/i e nome/i, luogo e data di nascita, stato civile, cittadinanza/e, formazione e studi, percorso professionale, funzione attuale);
  • fotocopia del passaporto (o dei passaporti, in caso di doppia cittadinanza);
  • indirizzo previsto della sede del posto consolare.

Procedura di ammissione di un capo di posto consolare di carriera

Se il DFAE acconsente alla nomina della candidata o del candidato dello Stato di invio, il Protocollo invita l’Ambasciata a trasmettergli l’originale della lettera patente (in tedesco: Bestallungsschreiben, in francese: lettre de provision, in inglese: letter of commission). Nella lettera patente devono figurare i cognomi e nomi della o del capoposto nominato (come indicato sul passaporto), la classe (console generale o console), la categoria (di carriera), la circoscrizione consolare (elenco dei Cantoni interessati) e la sede del posto (capitale cantonale). La lettera patente deve essere intestata al Consiglio federale (e non alla o al presidente della Confederazione). Sulla base della lettera patente, il Protocollo sottopone la domanda di concessione dell’exequatur al Consiglio federale. 

Exequatur

L’exequatur è trasmesso dal Protocollo all’Ambasciata, che lo consegna alla o al capoposto.

Entrata in Svizzera

L’Ambasciata deve consultare le prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità (lista 1, alla rubrica «Obbligo del visto per un soggiorno di oltre 90 giorni») della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), per sapere se il capo del posto consolare deve sollecitare un visto presso la competente ambasciata svizzera o se è esentato dall’obbligo del visto per entrare in Svizzera. .

Lista 1: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità

Registrazione presso il Protocollo, rilascio della carta di legittimazione e iscrizione nell’elenco dei membri del corpo consolare 

Dopo l’arrivo in territorio svizzero del capo del posto consolare, l’Ambasciata indirizza al Protocollo una domanda di registrazione corredata di una fotocopia del passaporto e di una fotografia; la stessa procedura si applica alle persone autorizzate ad accompagnarlo (art. 20 cpv. 1 dell’ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp).

Art. 20 cpv. 1, OSOsp

Exequatur alla nomina di un capo di posto consolare (onorario)

Posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario ed exequatur per capo di posto consolare onorario

La Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari sancisce il regime applicabile allo stabilimento di relazioni consolari e posti consolari, alle funzioni consolari e alla nomina e ammissione dei capi di posti consolari. Il Capitolo III della Convenzione tratta specificamente del regime applicabile ai funzionari consolari onorari e ai posti consolari diretti da tali funzionari.

Condizioni per l'apertura e il mantenimento di un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario

In linea generale, le autorità svizzere applicano una politica restrittiva in questo ambito: la necessità oggettiva di disporre di un rappresentante ufficiale debitamente accreditato va dimostrata. Va illustrata l’importanza della comunità straniera e delle relazioni commerciali, turistiche, culturali e scientifiche, esistenti (statistiche) e future, tra lo Stato di invio e la nuova circoscrizione consolare, e vanno delineate le prospettive di sviluppo favorite dalla presenza di una rappresentanza ufficiale. Il DFAE si riserva il diritto di rivedere in qualsiasi momento, anche dopo l’apertura di un posto, la necessità oggettiva di mantenerlo aperto.

Inoltre, essendo la Svizzera un Paese piccolo, oltre alla sezione consolare presso l’Ambasciata a Berna, in linea di principio è giustificato prendere in esame solo le domande di stabilimento di al massimo un posto consolare aggiuntivo per regione linguistica (Svizzera tedesca, Svizzera romanda e Ticino).

La sede del posto consolare deve trovarsi in una capitale cantonale (ad eccezione del Cantone del Ticino, per il quale è previsto che – su domanda circostanziata – sia ammissibile come sede anche la città di Lugano). Per capitale cantonale si intendono il centro cittadino e i Comuni serviti dai trasporti pubblici urbani (sono esclusi i trasporti interurbani e regionali).

Qualsiasi cambiamento successivo dell’indirizzo del posto consolare richiede l’autorizzazione preventiva del Protocollo, così come ogni cambiamento di circoscrizione consolare.

Le circoscrizioni consolari non possono sovrapporsi e devono coincidere con le frontiere cantonali.

Il capo di posto deve risiedere nella circoscrizione consolare.

La classe della o del capoposto deve corrispondere a quella della sua rappresentanza consolare, ossia console generale per un consolato generale e console per un consolato. 

Il DFAE privilegia lo stabilimento di posti consolari di carriera o onorari: le autorità dei Paesi di invio sono pertanto pregate di non sottoporre al Protocollo domande relative a viceconsolati o agenzie consolari.

Procedura per l'apertura e il mantenimento di un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario

La domanda di stabilimento di un posto consolare deve essere indirizzata al Protocollo per via diplomatica ed essere corredata dei seguenti dati:

  • ragioni esplicite che giustificano la domanda (v. sopra, Requisiti per l’apertura);
  • nome della capitale cantonale prevista quale sede del posto consolare;
  • nomi dei Cantoni che dovrebbero costituire la futura circoscrizione consolare.

Procedura per la nomina di un capo di posto consolare onorario 

Se il DFAE acconsente allo stabilimento del posto consolare, il Protocollo invita l’Ambasciata a trasmettergli per via diplomatica il fascicolo della candidata o del candidato cui intende affidarne la direzione, corredato dei seguenti documenti:

  • Un curriculum vitae completo e aggiornato con fotografia del candidato (cognome/nome, luogo/data di nascita, stato civile, luogo d'origine per i cittadini svizzeri o nazionalità/civiltà se il candidato non è cittadino svizzero, indirizzi privati e professionali, formazione/studi, storia professionale, posizione attuale)
  • Una fotocopia del passaporto (o dei passaporti se il candidato è multinazionale)
  • Una fotocopia del permesso B o C (di residenza/insediamento) del candidato se non è cittadino svizzero
  • Estratto originale del controllo del casellario giudiziario del candidato (da richiedere al candidato)
  • Luogo e indirizzo della sede consolare proposta

Secondo la prassi svizzera, i consoli onorari accettabili sono persone già residenti in Svizzera, ovvero cittadini svizzeri o titolari di un permesso di domicilio C. In via eccezionale, può essere accettato il titolare di un permesso di domicilio B, a condizione che abbia la cittadinanza dello Stato di invio. Di solito queste persone hanno un'altra occupazione professionale.

La nomina di cittadini svizzeri, membri di un'autorità federale o cantonale esecutiva, legislativa o giudiziaria, è soggetta a restrizioni e la nomina di membri attivi delle Forze Armate svizzere richiede l'approvazione preventiva del Dipartimento Federale della Difesa, della Protezione Civile e dello Sport.

Procedura per l'ammissione di un capo di posto consolare onorario

Se il DFAE acconsente alla nomina della candidata o del candidato dello Stato di invio, il Protocollo invita l’Ambasciata a trasmettergli l’originale della lettera patente (in tedesco: Bestallungsschreiben, in francese: lettre de provision, in inglese: letter of commission). Nella lettera patente devono figurare i cognomi e nomi della o del capoposto nominato (come indicato sul passaporto), la classe (console generale o console), la categoria (onorario), la circoscrizione consolare (elenco dei Cantoni interessati) e la sede del posto (capitale cantonale). La lettera patente deve essere intestata al Consiglio federale (e non alla o al presidente della Confederazione). Sulla base della lettera patente, il Protocollo sottopone la domanda di concessione dell’exequatur al Consiglio federale. 

Exequatur

Il Protocollo del DFAE invierà l'exequatur all'ambasciata per trasmetterlo al capo della posta.

Registrazione presso il Protocollo, rilascio di una carta di legittimazione e iscrizione nell’elenco dei membri del corpo consolare.

Una volta ricevuto l'exequatur, l'Ambasciata deve inviare al Protocollo del DFAE una richiesta di registrazione del capo posto, corredata da due fotografie recenti.

Solo il funzionario consolare onorario che dirige la sede consolare può ricevere una carta di legittimazione e comparire nell'«Elenco dei membri del corpo consolare».

Cambiamento di indirizzo della sede consolare

Qualsiasi cambiamento di indirizzo della sede di un posto consolare è soggetto all'approvazione preventiva del DFAE (Protocollo).

Promozione di un capo di posto consolare

La promozione di un «console onorario» a «console generale onorario» comporta anche un cambio di classe del posto consolare (da «consolato» a «consolato generale»). In caso di tale cambiamento, è obbligatorio che l'Ambasciata invii al Protocollo del DFAE una nuova lettera patente (vedi sopra) e che il Protocollo richieda un nuovo exequatur al Consiglio federale.

Cessazione del mandato del capo di un posto consolare (formalità e conseguenze)

L'Ambasciata deve informare tempestivamente il DFAE (Protocollo) della fine del mandato di un capo di un posto consolare, specificando la data esatta di cessazione delle funzioni, restituire qualsiasi carta di legittimazione e confermare che il logo «CC» è stato rimosso da tutti i veicoli.

L'Ambasciata deve assicurarsi che tutti i segni visibili (stemmi, bandiere, targhe, ecc.) siano rimossi dalla facciata, dall'ingresso e dalla cassetta delle lettere dell'edificio e che tutti i sigilli ufficiali, i moduli e i documenti ufficiali siano restituiti all'Ambasciata.

Il Protocollo del DFAE cancellerà quindi la voce del posto consolare dalla «Lista dei membri del Corpo consolare» e, se le circostanze lo consentono, reinserirà la circoscrizione consolare sotto quella dell'Ambasciata. In casi particolari, il DFAE (Protocollo) contatterà l'Ambasciata.

Approvazione della nomina di addetti militari o di polizia

Addetto militare

L’Ambasciata è invitata a inviare al Protocollo una domanda di accreditamento (nota verbale, CV, copia del passaporto e copia della carta ministeriale se il domicilio è fuori dalla Svizzera [accreditamento multiplo]) specificando:

  • il titolo (grado: colonnello, generale ecc.) e
  • la funzione (addetto alla difesa e all’aviazione, addetto militare aggiunto ecc.),
  • allegando una fotografia della persona.

Il Protocollo trasmette il CV e la copia della notifica al capo del Protocollo militare del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per l’approvazione. Una volta ricevuta l’approvazione del Protocollo militare e, se necessario, degli altri servizi, il Protocollo risponde all’Ambasciata menzionando la nomina dell’addetto militare, che viene poi convocato per una visita di cortesia al capo del Protocollo militare in vista dell’assunzione della sua funzione.

Addetto di polizia (nuovo posto)

Conformemente all’articolo 8 capoverso 4 dell’ordinanza sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha la facoltà di concludere, con gli Stati stranieri, accordi sullo stazionamento di addetti di polizia.

L’Ambasciata è invitata a trasmettere al Protocollo una domanda di accreditamento tramite nota verbale corredata di descrizione dettagliata del posto, CV, copia del passaporto e copia della carta ministeriale se il domicilio è fuori dalla Svizzera (accreditamento multiplo) specificando:

  • il titolo (grado: agente di polizia) e
  • la funzione (ambito di competenza, p. es. criminalità organizzata),
  • allegando una fotografia della persona.

Il Protocollo trasmette la notifica e i documenti ai servizi competenti per consultazione e approvazione. Una volta ricevuta la risposta, il Protocollo informa l’Ambasciata.

Ordinanza sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia

Nuovo posto

Se la persona nominata per una funzione in Svizzera non riprende un posto esistente presso l’Ambasciata o il Consolato, bensì un posto di nuova creazione, la rappresentanza all’estero accreditata in Svizzera è tenuta a chiedere al Protocollo l’autorizzazione a creare questo nuovo posto prima del suo arrivo in Svizzera, fornendo una giustificazione e allegando una descrizione dettagliata dei compiti.

La persona è autorizzata a entrare in Svizzera solo dopo l’approvazione da parte del Protocollo.

Visti

Le persone designate dal loro ministero per assumere una funzione in un’ambasciata straniera accreditata in Svizzera o in un consolato straniero devono chiedere alla rappresentanza svizzera competente per il loro luogo di residenza se devono ottenere un visto d’ingresso.

In questo caso devono compilare un modulo per un visto di tipo D, che ha una validità di tre mesi e dà diritto, dopo l’arrivo in Svizzera, a una carta di legittimazione del DFAE rilasciata dal Protocollo. 

In Svizzera

Credenziali

Se la data di presentazione delle credenziali non è stata fissata prima dell’arrivo in Svizzera, l’Ambasciata è invitata a contattare il Protocollo, che le rilascerà una scheda informativa con le istruzioni su come procedere. Nel redigere le credenziali va tenuto conto di un requisito specifico: devono essere indirizzate «Al Consiglio federale», e in nessun caso alla o al presidente della Confederazione.

Modulo per l’annuncio al Protocollo e domanda di rilascio della carta di legittimazione

All’arrivo in Svizzera, questo modulo deve essere compilato online, datato, firmato, timbrato con il sigillo dell’Ambasciata e inviato tramite nota verbale al Protocollo, Sezione Privilegi e immunità.

Il modulo deve sempre essere corredato, per ogni persona in esso elencata:

  • di una fotografia (di buona qualità, formato passaporto, non più vecchia di tre mesi);
  • di una copia del passaporto valido per almeno sei mesi dalla data di arrivo, se necessario con il visto svizzero e il timbro d’ingresso.

Una volta ricevuto il modulo completo e gli allegati, il Protocollo procederà a registrare le persone menzionate e a ordinare le carte di legittimazione del DFAE, che saranno inviate all’Ambasciata entro dieci giorni lavorativi. 

Ultima modifica 22.11.2023

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3003 Berna

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