Posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario ed exequatur per capo di posto consolare onorario
La Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari sancisce il regime applicabile allo stabilimento di relazioni consolari e posti consolari, alle funzioni consolari e alla nomina e ammissione dei capi di posti consolari. Il Capitolo III della Convenzione tratta specificamente del regime applicabile ai funzionari consolari onorari e ai posti consolari diretti da tali funzionari.
Condizioni per l'apertura e il mantenimento di un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario
In linea generale, le autorità svizzere applicano una politica restrittiva in questo ambito: la necessità oggettiva di disporre di un rappresentante ufficiale debitamente accreditato va dimostrata. Va illustrata l’importanza della comunità straniera e delle relazioni commerciali, turistiche, culturali e scientifiche, esistenti (statistiche) e future, tra lo Stato di invio e la nuova circoscrizione consolare, e vanno delineate le prospettive di sviluppo favorite dalla presenza di una rappresentanza ufficiale. Il DFAE si riserva il diritto di rivedere in qualsiasi momento, anche dopo l’apertura di un posto, la necessità oggettiva di mantenerlo aperto.
Inoltre, essendo la Svizzera un Paese piccolo, oltre alla sezione consolare presso l’Ambasciata a Berna, in linea di principio è giustificato prendere in esame solo le domande di stabilimento di al massimo un posto consolare aggiuntivo per regione linguistica (Svizzera tedesca, Svizzera romanda e Ticino).
La sede del posto consolare deve trovarsi in una capitale cantonale (ad eccezione del Cantone del Ticino, per il quale è previsto che – su domanda circostanziata – sia ammissibile come sede anche la città di Lugano). Per capitale cantonale si intendono il centro cittadino e i Comuni serviti dai trasporti pubblici urbani (sono esclusi i trasporti interurbani e regionali).
Qualsiasi cambiamento successivo dell’indirizzo del posto consolare richiede l’autorizzazione preventiva del Protocollo, così come ogni cambiamento di circoscrizione consolare.
Le circoscrizioni consolari non possono sovrapporsi e devono coincidere con le frontiere cantonali.
Il capo di posto deve risiedere nella circoscrizione consolare.
La classe della o del capoposto deve corrispondere a quella della sua rappresentanza consolare, ossia console generale per un consolato generale e console per un consolato.
Il DFAE privilegia lo stabilimento di posti consolari di carriera o onorari: le autorità dei Paesi di invio sono pertanto pregate di non sottoporre al Protocollo domande relative a viceconsolati o agenzie consolari.
Procedura per l'apertura e il mantenimento di un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario
La domanda di stabilimento di un posto consolare deve essere indirizzata al Protocollo per via diplomatica ed essere corredata dei seguenti dati:
- ragioni esplicite che giustificano la domanda (v. sopra, Requisiti per l’apertura);
- nome della capitale cantonale prevista quale sede del posto consolare;
- nomi dei Cantoni che dovrebbero costituire la futura circoscrizione consolare.
Procedura per la nomina di un capo di posto consolare onorario
Se il DFAE acconsente allo stabilimento del posto consolare, il Protocollo invita l’Ambasciata a trasmettergli per via diplomatica il fascicolo della candidata o del candidato cui intende affidarne la direzione, corredato dei seguenti documenti:
- Un curriculum vitae completo e aggiornato con fotografia del candidato (cognome/nome, luogo/data di nascita, stato civile, luogo d'origine per i cittadini svizzeri o nazionalità/civiltà se il candidato non è cittadino svizzero, indirizzi privati e professionali, formazione/studi, storia professionale, posizione attuale)
- Una fotocopia del passaporto (o dei passaporti se il candidato è multinazionale)
- Una fotocopia del permesso B o C (di residenza/insediamento) del candidato se non è cittadino svizzero
- Estratto originale del controllo del casellario giudiziario del candidato (da richiedere al candidato)
- Luogo e indirizzo della sede consolare proposta
Secondo la prassi svizzera, i consoli onorari accettabili sono persone già residenti in Svizzera, ovvero cittadini svizzeri o titolari di un permesso di domicilio C. In via eccezionale, può essere accettato il titolare di un permesso di domicilio B, a condizione che abbia la cittadinanza dello Stato di invio. Di solito queste persone hanno un'altra occupazione professionale.
La nomina di cittadini svizzeri, membri di un'autorità federale o cantonale esecutiva, legislativa o giudiziaria, è soggetta a restrizioni e la nomina di membri attivi delle Forze Armate svizzere richiede l'approvazione preventiva del Dipartimento Federale della Difesa, della Protezione Civile e dello Sport.
Procedura per l'ammissione di un capo di posto consolare onorario
Se il DFAE acconsente alla nomina della candidata o del candidato dello Stato di invio, il Protocollo invita l’Ambasciata a trasmettergli l’originale della lettera patente (in tedesco: Bestallungsschreiben, in francese: lettre de provision, in inglese: letter of commission). Nella lettera patente devono figurare i cognomi e nomi della o del capoposto nominato (come indicato sul passaporto), la classe (console generale o console), la categoria (onorario), la circoscrizione consolare (elenco dei Cantoni interessati) e la sede del posto (capitale cantonale). La lettera patente deve essere intestata al Consiglio federale (e non alla o al presidente della Confederazione). Sulla base della lettera patente, il Protocollo sottopone la domanda di concessione dell’exequatur al Consiglio federale.
Exequatur
Il Protocollo del DFAE invierà l'exequatur all'ambasciata per trasmetterlo al capo della posta.
Registrazione presso il Protocollo, rilascio di una carta di legittimazione e iscrizione nell’elenco dei membri del corpo consolare.
Una volta ricevuto l'exequatur, l'Ambasciata deve inviare al Protocollo del DFAE una richiesta di registrazione del capo posto, corredata da due fotografie recenti.
Solo il funzionario consolare onorario che dirige la sede consolare può ricevere una carta di legittimazione e comparire nell'«Elenco dei membri del corpo consolare».
Cambiamento di indirizzo della sede consolare
Qualsiasi cambiamento di indirizzo della sede di un posto consolare è soggetto all'approvazione preventiva del DFAE (Protocollo).
Promozione di un capo di posto consolare
La promozione di un «console onorario» a «console generale onorario» comporta anche un cambio di classe del posto consolare (da «consolato» a «consolato generale»). In caso di tale cambiamento, è obbligatorio che l'Ambasciata invii al Protocollo del DFAE una nuova lettera patente (vedi sopra) e che il Protocollo richieda un nuovo exequatur al Consiglio federale.
Cessazione del mandato del capo di un posto consolare (formalità e conseguenze)
L'Ambasciata deve informare tempestivamente il DFAE (Protocollo) della fine del mandato di un capo di un posto consolare, specificando la data esatta di cessazione delle funzioni, restituire qualsiasi carta di legittimazione e confermare che il logo «CC» è stato rimosso da tutti i veicoli.
L'Ambasciata deve assicurarsi che tutti i segni visibili (stemmi, bandiere, targhe, ecc.) siano rimossi dalla facciata, dall'ingresso e dalla cassetta delle lettere dell'edificio e che tutti i sigilli ufficiali, i moduli e i documenti ufficiali siano restituiti all'Ambasciata.
Il Protocollo del DFAE cancellerà quindi la voce del posto consolare dalla «Lista dei membri del Corpo consolare» e, se le circostanze lo consentono, reinserirà la circoscrizione consolare sotto quella dell'Ambasciata. In casi particolari, il DFAE (Protocollo) contatterà l'Ambasciata.