Pensionamento all’estero
Prima di iniziare i preparativi per una partenza dalla Svizzera, raccogliete informazioni dettagliate sulle condizioni di vita nel Paese di destinazione e sulle conseguenze di un'eventuale emigrazione.
Prima di iniziare i preparativi per una partenza dalla Svizzera, raccogliete informazioni dettagliate sulle condizioni di vita nel Paese di destinazione e sulle conseguenze di un'eventuale emigrazione.
State pianificando il pensionamento all’estero?
Ci sono alcuni punti da tenere in considerazione. Vi aiutiamo a prepararvi al meglio.
Assicuratevi di essere registrati presso la rappresentanza svizzera competente nel Paese. Potete farlo in tutta semplicità anche tramite il nostro sportello online.
Nel caso in cui non siate più in grado di prendere determinate decisioni da soli, è necessario che indichiate una persona di contatto.
Comunicate i suoi dati alla rappresentanza svizzera. Oppure inseriteli tramite lo sportello online.
La rendita AVS svizzera può essere riscossa in qualsiasi luogo di residenza.
Contatti la Cassa svizzera compensazione (CSC) per informazioni su come procedere.
Per quanto riguarda la salute, è meglio chiarire in anticipo le questioni importanti. Informatevi sui servizi medico-sanitari disponibili in loco.
Le spese mediche possono aumentare con l’età. Una buona copertura assicurativa è essenziale in caso di malattia e infortunio.
Informatevi in anticipo sulle possibilità di assistenza nel caso in cui le vostre condizioni di salute non vi consentissero più di vivere da soli.
Un documento con le vostre disposizioni è fondamentale nel caso in cui non siate più in grado di esprimere le vostre volontà di cura. Compilatelo per tempo.
Redigendo un testamento potrete esprimere le vostre volontà e definire chi deve ereditare i vostri beni. Se lo desiderate, fatevi assistere da uno specialista nel Paese di residenza.
Cosa succede dopo la vostra morte?
Redigete un documento o informate un familiare o il vostro medico di famiglia sulle vostre volontà per il funerale.
In questo modo potrete godervi la pensione all’estero senza preoccupazioni.
Inoltre: il DFAE aiuta le Svizzere e gli Svizzeri all’estero.
Ma attenzione: l’assistenza riguarda esclusivamente le questioni consolari.
Ciò significa che siete voi ad assumervi la responsabilità personale del vostro soggiorno all’estero.
Sul sito Internet del DFAE, alla pagina Pensionamento all’estero, sono disponibili maggiori informazioni e il nostro opuscolo «Invecchiare bene all’estero».
Anche se la vecchiaia sembra essere molto lontana, per viverla bene è necessario prepararsi per tempo. All’estero il sostegno dello Stato e i legami familiari e sociali potrebbero essere meno presenti rispetto a quelli in Svizzera. È quindi importante prendere le misure necessarie per evitare di trovarsi in situazioni difficili se l’assistenza da parte di terzi dovesse rivelarsi indispensabile o in caso di perdita di autonomia.
Il seguente opuscolo può aiutarvi nella pianificazione:
Invecchiare bene all’estero – Prevenzione & Informationi (PDF, 4 Pagine, 2.1 MB, italiano)
È possibile che informazioni specifiche per il paese di residenza vengano pubblicate sul sito web della rappresentanza svizzera all’estero.
Le rappresentanze estere ufficiali in Svizzera (ambasciate o consolati) sono il vostro interlocutore per molte domande (es. requisiti d’ingresso, dogana etc.).
Le prescrizioni di entrata e di soggiorno variano da un Paese all’altro. Alcuni Paesi sono molto reticenti nell’accordare un permesso di residenza permanente a neo-immigrati pensionati. Altri offrono migliori prospettive volte a ottenere un permesso ai pensionati facoltosi che investono nel Paese (cosiddetti investment visa).
Per l’entrata in vista di un soggiorno permanente occorre disporre di un passaporto in corso di validità e, a seconda del Paese, di un visto. I permessi di dimora sono rilasciati dalle rappresentanze ufficiali del Paese di destinazione (ambasciata o consolato) in Svizzera. Generalmente dispongono di pagine web che forniscono precise indicazioni sulle condizioni di entrata e di soggiorno. In alcuni Stati è possibile richiedere un visto speciale per le persone pensionate con validità pluriennale e rinnovabile. A tal fine occorre quasi sempre dimostrare di percepire un determinato reddito, garantito per tutta la vita (decisione di assegnazione della rendita, estratti conto, garanzia bancaria).
In alcuni Paesi è richiesto anche l’accantonamento di una certa somma di denaro sotto forma di deposito presso una banca (CHF 50 000.– o più). In genere al momento dell’entrata i titolari di una rendita devono disporre anche di un’assicurazione malattie. Di norma le persone straniere aventi diritto a una rendita devono essere in possesso di un permesso di dimora anche se non soggiornano nel Paese per tutto l’anno. Anche se non intendono trasferire stabilmente il domicilio all’estero, perché ad esempio risiedono all’estero unicamente nei mesi invernali, devono attenersi alle disposizioni in materia di entrata e di soggiorno. Si consiglia di contattare l’ambasciata del Paese di destinazione e di procurarsi le informazioni più aggiornate sulle disposizioni in materia di entrata, soggiorno e formalità doganali.
Grazie agli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE, le cittadine e i cittadini svizzeri sono equiparati a quelli comunitari. Le persone in pensione possono richiedere un permesso di soggiorno della durata di cinque anni, dietro presentazione dei seguenti documenti per sé e per i propri familiari
Nella maggior parte dei Paesi, occorre notificare il proprio arrivo all’autorità competente (autorità d’immigrazione). In genere la notifica va effettuata entro un determinato lasso di tempo. Si raccomanda di informarsi in anticipo sul servizio a cui rivolgersi e sul termine vincolante.
Le cittadine e i cittadini svizzeri che hanno notificato la propria partenza all’ultimo Comune di domicilio in Svizzera sono tenuti ad annunciarsi presso la rappresentanza svizzera competente all’estero (ambasciata o consolato). L’iscrizione deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica di partenza all’estero. La procedura è gratuita, consente di essere contattati in caso di emergenza, semplifica le formalità al momento dell’emissione di documenti di identità e di matrimonio, nascite o decessi, e contribuisce a mantenere vivo il legame con la Svizzera. Per la registrazione come Svizzere e Svizzeri all’estero è necessario presentare un passaporto valido (o carta d’identità), l’attestazione della notifica di partenza e, se disponibile, l’atto di origine. L’iscrizione può essere effettuata direttamente allo sportello online. Una volta effettuata questa formalità le Svizzere e gli Svizzeri all’estero possono partecipare alle elezioni e alle votazioni che si svolgono in Svizzera (è necessaria un’iscrizione separata) e ricevono gratuitamente la «Schweizer Revue» o ”Revue Suisse” (in Italia: «Gazzetta Svizzera»).
Prima di trasferire suppellettili domestiche all’estero, occorre informarsi presso la rappresentanza ufficiale del Paese di destinazione sulle norme doganali e su eventuali contributi e tasse da pagare. Nella maggior parte dei Paesi le suppellettili domestiche usate (masserizie di trasloco) possono essere importate in franchigia di dazio e d’imposta. Alcuni Paesi riscuotono dazi e imposte sul valore aggiunto anche sulle masserizie di trasloco. Chi non è a conoscenza delle disposizioni d’importazione vigenti nel futuro Paese di residenza può trovarsi di fronte a spiacevoli sorprese al momento dell’ingresso (tasse, sequestri, multe ecc.). Di norma i generi alimentari, gli alcolici, i tabacchi, i medicinali, i dispositivi elettronici e gli oggetti nella loro confezione originale soggiacciono a restrizioni e norme precise. È espressamente vietata o solo parzialmente autorizzata, per esempio, l’importazione di piante e animali vivi, armi e munizioni, sostanze stupefacenti e materiale pornografico. È opportuno informarsi in anticipo sulle disposizioni doganali nel Paese di destinazione. Si consiglia di affidare il trasporto e le formalità d’importazione a un’impresa internazionale di traslochi. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)
Per l’importazione di veicoli a motore vigono prescrizioni particolari. Occorre inoltre informarsi riguardo alle disposizioni di ammissione (numero di targa, assicurazioni, eventuali condizioni tecniche) e verificare se la licenza di condurre svizzera può essere convertita senza esami supplementari.
È necessario annunciare la propria partenza alla sezione cantonale della circolazione prima di lasciare la Svizzera.
Ufficio cantonale della circolazione
L’importazione di animali domestici soggiace a specifiche condizioni (vaccini, quarantena). Anche questo punto va chiarito con la rappresentanza ufficiale del futuro Paese ospitante prima del trasferimento.
Prima di partire per il pensionamento all’estero, informatevi in particolare anche sull’assistenza sanitaria nel Paese di destinazione ed eventualmente parlate della vostra situazione e delle vostre esigenze con il vostro medico di famiglia. Ulteriori informazioni sulla salute e la prevenzione si trovano nelle seguenti rubriche.
Occorre quindi chiarire in anticipo quali sono i rischi sanitari presenti nel Paese di destinazione e provvedere alle necessarie vaccinazioni prima della partenza.
Altri aspetti da approfondire e chiarire a questo riguardo:
Alcune rappresentanze svizzere all’estero possono mettere a disposizione elenchi di ospedali o recapiti di medici di fiducia. Alcuni Paesi europei pubblicano tali informazioni sui loro siti web.
Le spese mediche possono aumentare con l’età, quindi è importante beneficiare di una buona copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni.
Informatevi sulle opzioni disponibili nel caso in cui il vostro stato di salute non vi permettesse più di vivere in modo autonomo.
Può capitare di trovarsi improvvisamente in una situazione in cui non si è in grado di esprimere le proprie volontà sulle cure mediche che si vorrebbero ricevere. In tal caso le direttive anticipate sono di grande importanza, perché consentono di definire in anticipo le misure mediche da accettare o rifiutare, di rendere note le proprie volontà ai medici, di rafforzare la propria autodeterminazione e di sgravare i propri cari dal dover prendere decisioni difficili.
Numerose associazioni propongono esempi o modelli. Sul sito: Portale informativo delle autorità svizzere ch.ch
per esempio, potete compilare il documento scelto, datarlo e firmarlo. Consegnatelo a una persona vicina o al vostro medico di famiglia e indicate alla vostra rappresentanza dove è custodito. È possibile compilarlo a qualsiasi età e cambiare idea in ogni momento.
Fare testamento significa esprimere le proprie volontà in merito alla distribuzione dei propri beni.
Per saperne di più rivolgetevi a un/a avvocato o un/a notaio nel Paese di residenza. Redigete un documento secondo le regole in vigore, datatelo e firmatelo. Consegnatelo a una persona vicina o a un/a notaio e indicate alla vostra rappresentanza dove l’avete lasciato. È possibile redigerlo a qualsiasi età e cambiare idea in ogni momento.
Una buona preparazione al pensionamento all’estero comprende, in particolare, anche accertamenti sulla situazione finanziaria. Contattate quindi tempestivamente le istituzioni competenti per avere informazioni sul pagamento delle vostre rendite e assicurazioni.
Occorre innanzitutto assicurarsi che il trasferimento di rendite dall’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), dalle casse pensioni o da altre assicurazioni funzioni. Eventuali cambiamenti di domicilio devono pertanto essere comunicati alla cassa di compensazione AVS, alla cassa pensioni competente e alla compagnia assicurativa. La Cassa svizzera di compensazione CSC invia ogni anno a tutte le persone beneficiarie di prestazioni un modulo certificato di vita e di stato civile. Affinché la rendita sia versata senza interruzione, il modulo deve essere compilato e rinviato entro 90 giorni, debitamente vidimato da un’autorità competente.
Le rendite AVS ordinarie possono essere versate in qualsiasi luogo di residenza. La Cassa svizzera di compensazione versa direttamente la rendita in linea di massima nella valuta dello Stato di residenza. L’avente diritto può anche chiedere il versamento della rendita su un conto privato postale o bancario in Svizzera. Si ricorda che gli assegni per grandi invalidi e le prestazioni complementari sono versati solo a chi ha il proprio domicilio in Svizzera. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio centrale di compensazione (UCC).
In line di principio è possibile riscuotere le prestazioni della previdenza professionale anche all’estero. Il proprio istituto di previdenza fornisce ulteriori informazioni.
Informatevi in maniera esaustiva sulla vostra previdenza per la vecchiaia, per essere sicuri di godere di una sicurezza finanziaria all’estero.
Le cittadine e i cittadini della Svizzera o di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, che non hanno ancora raggiunto l’età di pensionamento, non sono più assoggettati all’assicurazione obbligatoria e si trasferiscono in uno Stato terzo al di fuori dell’UE/AELS, hanno la possibilità, a determinate condizioni, di affiliarsi all’AVS/AI facoltativa per evitare lacune contributive. Questa possibilità non sussiste nel caso di un trasferimento in un Paese dell’UE/AELS. Occorre tenere presente che i periodi contributivi compiuti da una persona dopo il diritto alla rendita di vecchiaia non sono più considerati nel calcolo della rendita. Questo vale anche per le rendite di vecchiaia anticipate. La propria situazione personale deve essere chiarita con la cassa cantonale di compensazione, soprattutto in caso di trasferimento all’estero dopo l’anticipazione di una rendita statale o prima del pensionamento in qualità di persona che non esercita un’attività lucrativa.
Riscossione della rendita o del capitale all’età di pensionamento secondo il regolamento dell’istituto di previdenza
Per le prestazioni del secondo pilastro fa sempre stato il regolamento dell’istituto di previdenza presso il quale è assicurata la persona. Tuttavia, tutti gli istituti di previdenza devono garantire le prestazioni minime legali per la parte obbligatoria (LPP obbligatoria). Molti regolamenti prevedono il pensionamento anticipato. Non è possibile (per legge) riscuotere le prestazioni di vecchiaia sotto forma di rendita o di capitale prima dei 58 anni. La possibilità di chiedere il versamento della rendita sotto forma di capitale dipende dal regolamento dell’istituto di previdenza (si veda anche la sezione «Riscossione della rendita»). Qualora l’esercizio di un’attività lucrativa sia interrotto dopo l’età di 59/60 anni senza che sia stata raggiunta l’età regolamentare di pensionamento, il secondo pilastro (avere di vecchiaia) viene versato a un istituto di libero passaggio e potrà essere riscosso in ogni momento sotto forma di capitale.
Pagamento in contanti prima dell’età di pensionamento (secondo il regolamento dell’istituto di previdenza)
Di norma, la persona assicurata può chiedere il pagamento in contanti anche qualora lasci definitivamente la Svizzera prima dell’età di 59/60 anni. Tuttavia, se prende residenza in uno Stato dell’UE/AELS può incassare a determinate condizioni unicamente la parte sovraobbligatoria degli averi pensionistici. La parte obbligatoria degli averi previdenziali rimane vincolata su un conto o una polizza di libero passaggio fino all’età di 59/60 anni e può essere riscossa soltanto allora. Prima di partire e prima ancora di chiarire la situazione della previdenza professionale, si consiglia di contattare il proprio istituto di previdenza attuale e l’Ufficio centrale del 2° pilastro. Quest’ultimo può accertare per la persona assicurata se quest’ultima dispone di altri averi del secondo pilastro.
Le prestazioni della previdenza individuale vincolata con vantaggi fiscali (pilastro 3a) possono essere riscosse a partire dall’età di 59/60 anni indipendentemente dal luogo di residenza. Il proprio istituto di previdenza può chiarire le modalità di restituzione del capitale.
Per quanto riguarda la cassa malati, si applicano regole diverse a seconda che ci si stabilisca in un paese dell'UE/AELS o in un paese terzo. Seguite le istruzioni qui sotto e contattate gli uffici competenti per informazioni dettagliate.
Per le persone beneficiarie di rendite che si stabiliscono in un Paese dell’UE/AELS vigono disposizioni particolari. Chi percepisce unicamente una rendita svizzera, di principio continua ad essere assoggettato all’assicurazione malattie in Svizzera. In vari Paesi dell’UE è possibile scegliere l’assoggettamento assicurativo. Per maggiori informazioni si rinvia al sito web dell’Ufficio federale della sanità pubblica (si veda anche il promemoria «Assoggettamento all’assicurazione malattie obbligatoria delle persone residenti negli Stati dell’UE/AELS») e al sito web dell’Istituzione comune LAMal. All’estero le cure mediche e ospedaliere sono spesso molto costose ed è quindi importante disporre di una buona assicurazione malattie. Questo aspetto dev’essere chiarito con la propria cassa malati prima del raggiungimento dell’età del pensionamento.
Nel caso di trasferimento in uno Stato terzo (non appartenente all’area UE/AELS) non è più possibile rimanere assoggettati all’assicurazione malattie obbligatoria (assicurazione di base LAMal) in Svizzera. C’è una differenza tra l’assicurazione di base e le assicurazioni private. Una buona copertura assicurativa è importante ed è quindi consigliabile chiarire la questione di una copertura assicurativa sufficiente, per esempio attraverso un’assicurazione privata. La consulenza assicurativa extra obbligatoria è di competenza degli assicuratori specializzati. Le soluzioni assicurative internazionali possono essere molto costose a partire da una certa età e si devono prevedere riserve (a seconda dello stato di salute). Si consiglia di confrontare tra loro varie offerte di prestazione e chiarire inoltre con le autorità del Paese ospitante se in loco vige l’obbligo di affiliarsi a un’assicurazione malattie. Occorre inoltre tenere presente i seguenti punti.
Persone assicurate domiciliate all’estero, UFSP
Solo le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera sottostanno all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni in virtù della LAINF, tutte le altre persone sono coperte in caso d’infortunio ai sensi della LAMal. Per prima cosa occorre quindi chiarire la possibilità di rimanere assicurati in Svizzera ai sensi della LAMal, ad esempio qualora si prenda domicilio in uno Stato dell’UE o dell’AELS. Qualora sia possibile, la persona titolare della rendita sarà assicurata contro gli infortuni in virtù dell’assicurazione malattie obbligatoria. Se l’assicurazione di base obbligatoria decade, dovrà stipulare privatamente un’assicurazione contro gli infortuni. Nella maggior parte dei casi, anche un’assicurazione malattie privata può coprire il rischio d’infortuni. Si consiglia di verificare anche se nel Paese ospitante vige l’obbligo di assicurarsi contro gli infortuni. Esistono assicurazioni private contro gli infortuni e sulla vita valide in tutto il mondo, ma sono molto costose.
In caso di partenza definitiva dalla Svizzera decade l’assoggettamento fiscale illimitato, che tuttavia continua a essere valido in modo limitato per i beni immobili ubicati in Svizzera e per gli utili aziendali. In Svizzera non viene prelevata alcuna imposta alla fonte sulle rendite AVS, mentre le prestazioni in capitale delle casse pensioni svizzere e degli istituti della previdenza vincolata (2° pilastro e pilastro 3a) sono sempre tassate alla fonte. Se una convenzione per evitare la doppia imposizione stipulata dalla Svizzera con lo Stato di residenza attribuisce a quest’ultimo il diritto d’imposizione, l’imposta alla fonte viene restituita su richiesta. Sulle pensioni e sugli onorari dei membri dei consigli di amministrazione viene prelevata l’imposta alla fonte unicamente se la Svizzera detiene il diritto d’imposizione. Dai dividendi di società svizzere, dagli interessi delle obbligazioni di debitori svizzeri nonché dagli interessi derivanti da averi bancari svizzeri viene dedotta l’imposta preventiva (35%). È possibile chiedere il rimborso parziale (totale in casi eccezionali) anche di questa imposta sulla scorta di convenzioni per evitare la doppia imposizione stipulate con lo Stato di residenza. I proventi e le parti di patrimonio imponibili nel nuovo Paese di residenza sono definiti dal diritto fiscale di quest’ultimo.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)
A causa del contesto normativo più rigoroso e dei requisiti internazionali in materia di diritto fiscale, le banche svizzere interrompono sempre più spesso le relazioni commerciali con i clienti residenti all’estero o inaspriscono le condizioni e la regolamentazione degli emolumenti per la gestione dei conti. La relazione tra una banca e la sua clientela è disciplinata dal diritto privato. Si consiglia alle persone direttamente interessate di consultare la propria banca nel preparare il soggiorno all’estero, in modo da trovare una soluzione che soddisfi le esigenze dei clienti rispettando i regolamenti bancari. Questo ambito sta cambiando. La Direzione Consolare e l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero seguono da vicino gli sviluppi. Questa problematica è discussa anche sul sito dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero come pure nel forum Swiss Community.org.
Cosa succederà dopo il vostro decesso? Quali sono le vostre volontà per quanto concerne il vostro funerale?
Redigete un documento o informate una persona vicina o il medico di famiglia delle vostre ultime volontà. Potete farlo a qualsiasi età e cambiare idea in ogni momento. Comunicate alla vostra rappresentanza a chi avete espresso le vostre volontà o il luogo dove avete lasciato il documento.
Webinar Pianificazione successoria per gli svizzeri all'estero (francese)
Uno dei compiti principali del DFAE è sostenere le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all’estero, ma questo sostegno non è assoluto e non è un diritto. Inoltre, riguarda solo i servizi che fanno parte dei compiti consolari. La rappresentanza svizzera non offre pertanto i seguenti servizi (elenco non esaustivo).
Secondo la legge e l’ordinanza sugli Svizzeri all’estero il principio della responsabilità individuale è fondamentale. Chiunque prepari un soggiorno all’estero ne risponde in prima persona e cerca di affrontare con i propri mezzi le difficoltà che potrebbero sorgere. Ciò significa che l’aiuto della rappresentanza svizzera è sussidiario e che la protezione consolare, in particolare, non è un diritto.
È quindi vostra responsabilità fare il necessario per evitare di trovarvi in una situazione difficile e, se così fosse, trovare soluzioni da soli. È inoltre indispensabile adottare misure nel caso in cui non siate più in grado di prendere decisioni da soli.
Ultima modifica 20.12.2023
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