Le immunità dei rappresentati dello Stato

Le immunità dei rappresentanti dello Stato possono derivare dal diritto consuetudinario internazionale, dai trattati internazionali e/o dal diritto nazionale. 

Membri del Governo

Secondo il diritto consuetudinario internazionale, all’estero i rappresentanti dello Stato possono beneficiare dell’immunità derivante dalle loro funzioni ufficiali. A questo proposito si distinguono generalmente due concetti: l’immunità personale (ratione personae) e l’immunità funzionale (ratione materiae).

I capi di Stato, i capi di Governo e i ministri degli affari esteri beneficiano di un’immunità personale per l’intera durata del loro mandato. Possono avvalersi di un’immunità assoluta che li protegge da qualunque procedimento all’estero per qualunque atto da essi compiuto a titolo privato o ufficiale, prima o durante il loro mandato.

Gli altri membri del Governo possono far valere un’immunità funzionale che li protegge da ogni procedimento all’estero per tutti gli atti ufficiali da essi compiuti nell’esercizio della loro funzione. Tuttavia, non godono dell’immunità per gli atti compiuti a titolo privato.

I rappresentanti dello Stato non possono beneficiare dell’immunità nei seguenti casi:

  • se uno Stato rinuncia espressamente all’immunità del proprio rappresentante, quest’ultimo non può più invocarla;
  • se il mandato di un capo di Stato, di un capo di Governo o di un ministro degli affari esteri si conclude, essi non godono più dell’immunità per gli atti compiuti a titolo privato. La loro immunità è valida solo per gli atti compiuti a titolo ufficiale nell’esercizio delle loro funzioni;
  • se un accordo internazionale – applicabile nel caso specifico – prevede una revoca dell’immunità dei rappresentanti dello Stato (p. es. la Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio);
  • alcuni tribunali internazionali, come la Corte penale internazionale, il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, il Tribunale penale internazionale per il Ruanda e il Tribunale speciale per il Libano, possono giudicare la responsabilità penale di un rappresentante dello Stato senza tener conto di eventuali immunità di giurisdizione di cui gode in virtù del diritto interno o del diritto internazionale. 

Inoltre, la portata dell’immunità dei rappresentanti dello Stato, in particolare per i crimini più gravi (genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, crimine di apartheid, tortura e sparizione forzata), è tuttora oggetto di dibattito sul piano internazionale. Si tratta infatti di capire se, in certi casi, l’immunità può essere negata dalle giurisdizioni nazionali. In Svizzera, i tribunali non hanno finora riconosciuto alcuna eccezione all’immunità di giurisdizione ratione personae, nemmeno per i crimini internazionali. Il Tribunale penale federale, invece, ha giudicato che l’immunità ratione materiae non può essere invocata nei procedimenti penali per crimini internazionali (decisione del 25 luglio 2012 del Tribunale penale federale, BB 2011 140, c. 5). 

Membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari

Lo statuto dei membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari (che comprendono le ambasciate, le missioni permanenti e i posti consolari) è disciplinato dalle disposizioni della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, rispettivamente dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari. Le suddette Convenzioni stabiliscono diverse categorie di persone per le quali la portata dell’immunità varia. Così, per esempio, un diplomatico, ossia un membro di un’ambasciata o di una missione permanente che svolge compiti diplomatici, beneficia, per la durata del suo mandato, di un’immunità di giurisdizione assoluta, vale a dire tanto per gli atti compiuti in veste ufficiale quanto per quelli di natura privata.

Membri di una missione speciale

I rappresentanti dello Stato e il personale diplomatico che sono membri di una missione speciale ai sensi della Convenzione dell’8 dicembre 1969 sulle missioni speciali godono di un’immunità di giurisdizione per tutta la durata della missione.

Rappresentanti degli Stati membri di un’organizzazione intergovernativa o che partecipano a una conferenza internazionale

I rappresentanti degli Stati membri di un’organizzazione intergovernativa che esercitano la loro funzione presso organi dell’organizzazione o che partecipano alle conferenze da essa convocate godono delle immunità previste dall’accordo di sede concluso tra l’organizzazione e lo Stato ospite. Per esempio, i rappresentanti dei membri negli organi principali e sussidiari delle Nazioni Unite e nelle conferenze convocate dalle Nazioni Unite godono dell’immunità di giurisdizione durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i viaggi a destinazione del o in provenienza dal luogo della riunione. 

I rappresentanti degli Stati che partecipano a una conferenza internazionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera h della legge sullo Stato ospite beneficiano anch’essi dell’immunità di giurisdizione.

Ultima modifica 14.04.2023

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