Un esempio in questo ambito è rappresentato dalle mine e dalle munizioni a grappolo, che hanno effetti indiscriminati e costituiscono una minaccia anche dopo la cessazione dei conflitti, rendendo inabitabili intere regioni. Per tale motivo, la Svizzera ha aderito alle convenzioni vigenti che vietano l’uso di questi ordigni.
Altre armi convenzionali sono: aerei da combattimento, navi da guerra, carri armati, cannoni, armi leggere e di piccolo calibro nonché fucili e pistole. A tal riguardo, la Svizzera intende innanzitutto incrementare la trasparenza e il controllo delle esportazioni.
Diritto internazionale umanitario: divieto e limitazione di armi
Convenzione sulle munizioni a grappolo (Convenzione di Oslo)
Il 17 luglio 2012 la Svizzera ha ratificato la Convenzione di Oslo sul divieto delle munizioni a grappolo. La Convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 ed è stata oggetto di trattative al di fuori dell’ONU. Essa vieta lo sviluppo, la fabbricazione, l’utilizzo, il trasferimento e il deposito di munizioni a grappolo. La Svizzera adempie i propri obblighi nel quadro della Convenzione, per esempio distruggendo i suoi residuati di munizioni a grappolo. Inoltre, in seguito alla ratifica, ha adeguato la legge federale sul materiale bellico (LMB).
Diritto federale: Convenzione sulle munizioni a grappolo
La Svizzera firma la Convenzione sul divieto delle armi a submunizioni
Convenzione sul divieto dell’impiego, del deposito, della fabbricazione e del trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione (Convenzione di Ottawa)
La Svizzera è stata tra i primi Stati a ratificare, il 24 marzo 1998, la Convenzione sul divieto delle mine antiuomo. La Convenzione è stata adottata a Oslo nel 1997, anch’essa al di fuori dell’ONU. La Convenzione vieta la fabbricazione, l’impiego, il deposito e il trasferimento di mine antiuomo. Gli Stati parte si impegnano a distruggere le proprie scorte di mine entro quattro anni dalla ratifica e a rimuovere entro dieci anni le mine e gli ordigni disseminati sul loro territorio nazionale. La Svizzera ha distrutto le sue ultime scorte nel 1999 e sostiene programmi di distruzione delle mine in oltre 20 Paesi.
Diritto federale: Convenzione sul divieto dell’impiego, del deposito, della fabbricazione e del trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione
Comunicato stampa, 04.04.2013 – La Svizzera s’impegna nella lotta contro le mine antipersona e le munizioni a grappolo
Convenzione ONU su alcune armi convenzionali, CCW
La Convenzione ONU su alcune armi convenzionali (CCW) è entrata in vigore nel 1983. Per la Svizzera sono rilevanti i seguenti due Protocolli.
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Il Protocollo II sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole e altri dispositivi nella versione modificata, entrato in vigore per la Svizzera nel 1998.
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Il Protocollo V relativo ai residuati bellici esplosivi, entrato in vigore per la Svizzera nel 2006.
Diritto federale: Protocollo II
Diritto federale: Protocollo V
La Convenzione si propone di tematizzare le categorie di armi convenzionali nuove ed emergenti e le loro ripercussioni come pure di esaminare la necessità d’intervento in questo ambito.
Negli ultimi anni l’attenzione si è spostata sul tema del cosiddetto sistema di armi letali autonomo (Lethal Autonomous Weapons Systems, LAWS).
Controllo degli armamenti in crisi
Il controllo delle armi convenzionali in Europa è in crisi. Il Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (Trattato CFE) del 1992, con cui sono stati ridotti gli arsenali in Europa occidentale e orientale, non viene più applicato da diverse Parti contraenti. Il Trattato sui cieli aperti («Open Skies Treaty»), entrato in vigore nel 2002, che consente agli Stati membri di effettuare voli di osservazione non armati sul territorio di altri Stati contraenti al fine di rilevare impianti militari, sta perdendo importanza perché le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo sull’adeguamento del Trattato al progresso tecnologico.
Il Documento di Vienna del 1990, integrato più volte, è un accordo vincolante a livello politico sullo scambio di informazioni riguardanti le forze armate e le attività militari; rappresenta il terzo pilastro del regime di controllo delle armi, che non può sostituire gli altri due.
Dei tre accordi la Svizzera ha aderito soltanto al Documento di Vienna, in quanto si tratta di un accordo politico valido per tutti i Paesi dell’OSCE.
Attualmente non esiste più la minaccia che aveva portato alla creazione di questi strumenti: i rischi riguardano ormai altre regioni lontane dalla Svizzera, in particolare il Caucaso meridionale e l’Ucraina. Nei prossimi anni sarà pertanto necessario rafforzare e modernizzare questo regime di controllo degli armamenti.
OSCE: Trattato sui cieli aperti
Una garanzia di trasparenza militare per venti anni – il Documento di Vienna