Protezione diplomatica e protezione consolare

La Svizzera offre ai propri cittadini all’estero protezione diplomatica e consolare, a seconda che agisca a proprio nome o a nome del proprio connazionale. Nella pratica, essa interviene molto più di frequente nell’ambito della protezione consolare, in quanto le condizioni di concessione della protezione diplomatica sono rigide.

Protezione diplomatica

Nel caso della protezione diplomatica, lo Stato d’origine si impegna a proteggere i propri cittadini quando, in seguito ad una violazione del diritto internazionale, hanno subito un danno da parte del Paese ospitante. In questo caso, lo Stato d’origine agisce a proprio nome, in quanto considerato parte lesa. I principi della protezione diplomatica sono stati illustrati nel 1924 dalla Corte permanente di Giustizia internazionale nel caso Mavrommatis.

Affinché uno Stato possa esercitare la protezione diplomatica devono essere rispettate tre condizioni:

  • nazionalità della parte lesa
  • violazione del diritto internazionale da parte di uno Stato ospitante
  • esaurimento di tutti i gradi di giudizio interni

Condizioni per la concessione della protezione diplomatica

Uno Stato può concedere o rifiutare protezione diplomatica a propria discrezione. Il diritto internazionale non prevede un dovere dello Stato di esercitare la protezione diplomatica nei confronti dei propri cittadini. Nella legislazione svizzera non vi sono leggi che conferiscono un simile diritto a una persona. La concessione della protezione diplomatica compete al Consiglio federale. Il margine di discrezionalità della Confederazione è limitato unicamente dal divieto d’arbitrio. La giurisprudenza del Tribunale federale ammette la possibilità di contestare una decisione negativa riguardante la protezione diplomatica (Decisione del Tribunale federale 130 I 312, pag. 317 seg).

Regesto: Decisione del Consiglio federale del 30 ottobre 1996 riguardante la protezione diplomatica e il divieto d’arbitrio

Considerazioni del Consiglio federale circa la protezione diplomatica e il divieto d’arbitrio (fr)

Commissione di diritto internazionale circa la protezione diplomatica (en)

Protezione consolare

Nel caso della protezione consolare, lo Stato d’origine sostiene i propri cittadini nel far valere i loro diritti in base all’ordinamento giuridico del Paese ospitante. Il Paese d’origine agisce in nome e per conto del proprio connazionale. Le rappresentanze svizzere all’estero offrono protezione consolare ad esempio quando intervengono presso le autorità competenti dello Stato ospitante.

Per ottenere sostegno e assistenza a titolo di protezione consolare, la persona o la società lesa deve avere un legame sostanziale con la Svizzera.

Casi particolari per la protezione consolare:

  • La Svizzera può garantire protezione consolare anche a persone in possesso della doppia nazionalità che soggiornano nel loro secondo Paese d’origine, soprattutto quando la loro vita o il loro stato di salute è minacciato (p.es. in seguito a tortura o a carcerazione in condizioni disumane).
  • Uno Stato può concedere protezione consolare a rifugiati che ha riconosciuto come tali, quando si trovano provvisoriamente all’estero. L’accordo del Paese di soggiorno non è necessario. Questa regola si giustifica principalmente per il fatto che un rifugiato non può essere protetto efficacemente dal suo Paese d’origine. La sua protezione compete quindi allo Stato che lo ha accolto.

Aiuto all’estero

Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari

Ultima modifica 14.04.2023

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