Su un foglio di carta infilato in una macchina da scrivere si legge «Tax Return».
In base alle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, la Svizzera concede alcuni privilegi fiscali e doganali. © Markus Winkler/Unsplash

Le ambasciate, i consolati e il loro personale godono di privilegi specifici ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari. In Svizzera, questi privilegi relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA), al canone radiotelevisivo, alla tassa per particolari servizi resi e ai dazi doganali sono applicati come illustrato di seguito.

IVA

Conformemente alla legge sull’IVA (art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA) e all’ordinanza sull’IVA (art. 143-150 OIVA), le missioni diplomatiche accreditate in Svizzera e i posti consolari di carriera, in quanto beneficiari istituzionali, hanno diritto allo sgravio dell’IVA per le forniture di beni e le prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero, a condizione che siano destinate esclusivamente all’uso ufficiale.

In base agli stessi principi, hanno diritto allo sgravio dall’imposta sul valore aggiunto per le forniture di beni e le prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero, a condizione che siano destinate esclusivamente al loro uso personale, le persone seguenti:

  • capi di missioni diplomatiche e membri del personale diplomatico (titolari di carte di legittimazione di tipo B o C);
  • capi di posti consolari di carriera nonché funzionarie e funzionari consolari di carriera (titolari di carte di legittimazione di tipo K a banda rosa/nera, KB o KC);
  • membri delle loro famiglie ammessi a titolo di ricongiungimento familiare, purché beneficino dello stesso status della o del titolare principale (con una carta di legittimazione di tipo B, C, K a banda rosa/nera, KB, KC o con un permesso Ci ottenuto in cambio di una carta di legittimazione di tipo B, C o K a banda rosa/nera, KB o KC).

Non hanno diritto allo sgravio dell’IVA le seguenti categorie di personale:

  • il personale che dispone di una carta di legittimazione di tipo D, E, F, H, K a banda blu/nera, K a banda viola/nera e K a banda bianca, KD, KE o KH;
  • il personale di cittadinanza svizzera;
  • il personale che risiede in maniera permanente in Svizzera (titolari di un permesso di dimora – B – o di domicilio – C – secondo la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI).

Lo sgravio dell’IVA, nella misura in cui ne sussista il diritto, è operato tramite esenzione alla fonte e, in via eccezionale, tramite restituzione.

Questa esenzione può essere applicata solo se il prezzo effettivo dei servizi acquistati, indicato sulla fattura o su un documento equivalente, ammonta in totale a 100 franchi svizzeri, tasse incluse.

Se le autorità svizzere constatano che le condizioni di esenzione di cui agli articoli 144 e 145 OIVA non sono (o non sono più) soddisfatte, il fornitore di servizi è tenuto a versare alle autorità fiscali i corrispondenti importi dell’IVA. In questo caso può chiedere alla rappresentanza estera o alla persona interessata di rimborsare l’importo dell’IVA pagata alle autorità svizzere competenti, in quanto la rappresentanza o la persona si impegna a farlo al momento della consegna del modulo di sgravio (menzione esplicita sul modulo).

I moduli (domanda di sgravio alla fonte e domanda eccezionale di rimborso) per le istituzioni e per le persone beneficiarie sono disponibili sul sito Internet dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (IVA > Rendiconto IVA > Moduli IVA).

Moduli IVA (AFC)

Come indicato nei moduli, le domande e gli allegati devono essere inviati direttamente all’indirizzo seguente:

Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale IVA
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

Per maggiori informazioni si può consultare il sito Internet dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o contattare la Divisione principale IVA:

  • per posta, all’indirizzo summenzionato
  • per telefono ai numeri
    058 480 84 69 – 058 465 75 93 – 058 480 85 64

Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (legge sull’IVA, LIVA)

Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (ordinanza sull’IVA, OIVA)

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)

Canone radiotelevisivo

Conformemente alla legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) e alla relativa ordinanza (ORTV), ogni nucleo familiare in Svizzera è tenuto a pagare un canone radiotelevisivo.

La SERAFE è l’ente svizzero incaricato della riscossione di questo canone da parte dei privati ed emette automaticamente le fatture.

Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Sono esentati dall’obbligo di pagare il canone:

  • le rappresentanze diplomatiche e i posti consolari diretti da personale di carriera;
  • i membri del personale diplomatico, le funzionarie e i funzionari consolari di carriera, i membri del personale amministrativo e tecnico e i membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche e dei posti consolari di carriera se sono titolari di una carta di legittimazione del DFAE del tipo B, C, D, E, K con banda rossa/nera, KB o KC, KD o K con banda blu/nera, KE o K con banda viola (art. 61 cpv. 3 lett. a ORTV);
  • le persone autorizzate ad accompagnare una delle persone summenzionate e che hanno il loro stesso statuto (art. 61 cpv. 3 lett. c ORTV).

Le rappresentanze e le persone appena menzionate sono automaticamente esentate dall’obbligo di pagare il canone televisivo. Se una persona esente riceve comunque una fattura, la missione diplomatica o il posto consolare per cui lavora può segnalare il caso al Protocollo.

Se un componente di un’economia domestica di tipo privato soddisfa le condizioni di esenzione definite all’articolo 69b capoverso 1 lettera b della legge sulla radiotelevisione, sono esentati dal pagamento anche tutti i componenti della sua economia domestica (art. 69b cpv. 2 LRTV). Lo stesso principio si applica quando un membro della famiglia possiede la cittadinanza svizzera, dispone di un permesso di dimora (permesso B) o di domicilio (permesso C) in Svizzera, oppure quando un membro del personale domestico privato, titolare di una carta di legittimazione del DFAE di tipo F, è parte del nucleo familiare del titolare principale dell’economia domestica in questione.

Tutti gli altri membri del personale delle missioni diplomatiche e dei posti consolari sono soggetti all’obbligo di pagare il canone. Non è necessario annunciarsi.

Il personale di nazionalità svizzera è sempre soggetto all’obbligo di pagamento del canone.

Al canone fatturato dalla SERAFE non si applica l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Tasse per particolari servizi resi

Base legale

Conformemente alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, le missioni diplomatiche, i posti consolari e i membri del loro personale non sono esenti da imposte e tasse riscosse come rimunerazione di particolari servizi resi.

Di che cosa si tratta?

Le persone beneficiarie di privilegi e immunità non sono esenti dalle seguenti imposte, tasse ed emolumenti la cui riscossione è considerata «rimunerazione di particolari servizi resi» (elenco non esaustivo):

  • assicurazione contro gli incendi;
  • tasse di cancelleria;
  • permesso di caccia, di pesca e porto d’armi;
  • tassa di soggiorno (tranne che nel luogo di soggiorno principale);
  • imposte su strade, illuminazione e acqua;
  • tassa ospedaliera;
  • tasse scolastiche e universitarie;
  • pedaggi (e contrassegno autostradale);
  • tasse portuali e tasse di atterraggio o aeroportuali;
  • ecc...

Privilegi doganali

I privilegi doganali di cui godono i membri del personale delle missioni diplomatiche e dei posti consolari di carriera sono retti dall’ordinanza concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera.

Ordinanza concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera

Oltre alla base legale summenzionata, il promemoria relativo alle formalità doganali applicabili alle ambasciate, ai consolati e al loro personale contiene informazioni pratiche dettagliate sulle procedure da seguire e sui moduli da utilizzare.

Promemoria Privilegi doganali del personale diplomatico 

Le richieste di ammissione in franchigia di dazio devono essere indirizzate all’autorità doganale indicata di seguito, che mette inoltre a disposizione i moduli di importazione.

Per qualsiasi domanda sulle procedure di importazione in franchigia, i beneficiari istituzionali e il personale autorizzato possono contattare l’organo competente:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Dogana Mittelland
Bogenschützenstrasse 9B
Casella postale
3001 Berna

Apertura degli sportelli: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.30.

Tel.: +41 58 462 68 69

E-mail: diplomaten@bazg.admin.ch

Internet: www.bazg.admin.ch

Ultima modifica 19.06.2023

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3003 Berna

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