Immunità delle organizzazioni

L’immunità delle organizzazioni internazionali è definita dalle disposizioni che possono essere contenute nel atto costitutivo dell’organizzazione, in un eventuale protocollo sui privilegi e sulle immunità concordato tra i membri dell’organizzazione, così come nell’accordo di sede concluso tra l’organizzazione e il suo Stato ospite.

In Svizzera, la Legge sullo Stato ospite (LSO) prevede differenti categorie di organizzazioni suscettibili di beneficiare di privilegi, immunità e facilitazioni di portata più o meno ampia. L’accordo di sede concluso con ciascun’organizzazione avente sede in Svizzera determina lo statuto dell’organizzazione in questione così come l’estensione dell’immunità che lo Stato ospite le riconosce.

Immunità delle persone chiamate in veste ufficiale presso le organizzazioni

L’accordo di sede concluso tra ciascun’organizzazione e lo Stato ospite regola lo status del personale dell’organizzazione nonché quella delle altre persone chiamate in veste ufficiale presso lei, come i rappresentanti dei membri dell’organizzazione e i delegati alle conferenze internazionali. Conformemente alle disposizioni della Legge sullo Stato ospite e della sua ordinanza di applicazione, questi soggetti possono beneficiare di un’immunità più o meno estesa in funzione della categoria di personale a cui appartengono.

Ultima modifica 14.04.2023

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Privilegi e immunità

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