Convenzione sui diritti del fanciullo

La Convenzione sui diritti del fanciullo concretizza i diritti umani per gli ambiti di vita dei bambini e dei giovani di età inferiore ai 18 anni. La Convenzione è stata adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 20 novembre 1989 ed è stata ratificata dalla Svizzera il 24 febbraio 1997.

La Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) garantisce ai bambini i diritti propri degli esseri umani. I bambini vengono riconosciuti come personalità individuali e autonome. Tuttavia, la Convenzione mira anche a tenere in considerazione le loro particolari esigenze di protezione, contribuendo così a una maggiore tutela, dal punto di vista giuridico ed effettivo, dei membri più deboli di ogni società.

La CRC garantisce tra l’altro i seguenti diritti:

  • il diritto alla tutela del benessere dei bambini
  • il diritto alla vita e allo sviluppo personale
  • il diritto alla parità di trattamento
  • il diritto di esprimere opinioni e di partecipare

La Convenzione è stata adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 20 dicembre 1989. La Svizzera l’ha ratificata il 24 febbraio 1997 ed è entrata in vigore il 26 marzo 1997.

Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC)

Meccanismo di controllo

La CRC impone agli Stati parte di presentare rapporti periodici al Comitato ONU per i diritti del fanciullo, che funge da organo di controllo. Il primo rapporto va presentato entro due anni dalla ratifica, mentre i successivi ogni cinque anni.

I primi due protocolli facoltativi prevedono anche una procedura di rapporto come meccanismo di monitoraggio. Il terzo protocollo facoltativo completa le procedure di rapporto integrando una procedura individuale di comunicazione (vedi sotto).

L’ente responsabile dei rapporti nazionali della Svizzera per quanto riguarda l’attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo è l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Informazioni sulla Convenzione sui diritti del fanciullo e sui rapporti della Svizzera

Comitato per i diritti del fanciullo (en)

Protocolli facoltativi

La Convenzione è completata da tre protocolli facoltativi.

  • Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati
    Questo documento mira a tutelare in maniera più efficace i bambini e i giovani nei conflitti armati. Questo protocollo facoltativo è stato adottato dall’ONU il 25 maggio 2000 ed è entrato in vigore il 12 febbraio 2002; la Svizzera lo ha in seguito ratificato il 26 giugno 2002 ed è entrato in vigore nel nostro Paese il 26 luglio 2002.
  • Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia
    Il documento protegge i bambini e i giovani dallo sfruttamento sessuale. L’ONU ha adottato questo protocollo facoltativo il 25 maggio 2000, e questo è entrato in vigore il 18 febbraio 2002; la Svizzera lo ha in seguito ratificato il 19 settembre 2006 ed è entrato in vigore nel nostro Paese il 19 ottobre 2006.
  • Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni
    Questo documento è un’aggiunta importante alla Convenzione e agli altri due protocolli facoltativi poiché prevede una procedura individuale di comunicazione. Inoltre conferisce al Comitato la competenza, a certe condizioni, relativa alle procedure di comunicazione interstatale (art. 12 del Protocollo) e alle procedure d’inchiesta (art. 13 del Protocollo). L’ONU ha adottato il protocollo facoltativo il 19 dicembre 2011, e questo è entrato in vigore il 14 aprile 2014; la Svizzera ha depositato lo strumento di adesione il 24 aprile 2017 e il protocollo è entrato in vigore nel nostro Paese il 24 luglio 2017.

Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati

Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni

Ultima modifica 01.03.2022

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