Principio: esenzione dalle norme di sicurezza sociale in Svizzera

La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari stabiliscono il principio dell’esenzione dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditatario.

Le informazioni qui fornite si applicano alle categorie di persone seguenti:

  • capimissione titolari di una carta di legittimazione di tipo B;
  • capi di posti consolari di carriera titolari di una carta di legittimazione di tipo KB;
  • membri del personale diplomatico titolari di una carta di legittimazione di tipo C;
  • funzionari consolari di carriera titolari di una carta di legittimazione di tipo KC;
  • membri del personale amministrativo e tecnico titolari di una carta di legittimazione di tipo D;
  • personale consolare di carriera titolare di una carta di legittimazione di tipo KD;
  • membri (trasferibili) del personale di servizio titolari di una carta di legittimazione di tipo E o KE (attenzione: per i membri non trasferibili del personale di servizio titolari di una carta di legittimazione di tipo E o KE si vedano le informazioni nella sezione «impiegati locali»);
  • familiari che godono dello stesso statuto titolari di una carta di legittimazione dello stesso tipo. 

Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) / Assicurazione per l’invalidità (AI) / Indennità per perdita di guadagno (IPG) / Assicurazione contro la disoccupazione (AD) / Assegni familiari (AF) e previdenza professionale (PP)

Le persone di cui sopra non sono soggette alle assicurazioni AVS/AI/IPG/AD/AF né alla previdenza professionale e non possono aderire a questi regimi nemmeno su base volontaria (art. 33 e 37 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, art. 48 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e art. 1a cpv. 2 lett. a della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)).

Assicurazione contro gli infortuni (AINF)

Le persone di cui sopra titolari di una carta di legittimazione di tipo B, KB, C o KC non sono affiliate all’assicurazione contro gli infortuni.

Le persone di cui sopra titolari di una carta di legittimazione di tipo C, KC, D, KD, E o KE possono affiliarsi all’assicurazione contro gli infortuni solo se la missione diplomatica o il posto consolare presso cui sono impiegate ne fa richiesta all’Ufficio federale della sanità pubblica (BAG-Unfallversicherung@bag.admin.ch) e si impegna ad adempiere gli obblighi imposti dalla legge ai datori di lavoro (versamento dei contributi a carico del datore di lavoro) (art. 3 cpv. 3 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)).

Assicurazione malattie (AMal)

Le persone di cui sopra non sono obbligate a stipulare un’assicurazione malattie (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)).

Possono tuttavia chiedere di affiliarvisi su base volontaria (affiliazione volontaria). Ai sensi dell’articolo 7 capoverso 6 OAMal, le persone che desiderano essere soggette all’assicurazione malattie svizzera devono assicurarsi entro sei mesi dall’ottenimento della carta di legittimazione. La domanda di affiliazione volontaria deve essere indirizzata all’autorità cantonale competente.

La copertura assicurativa inizia in questo caso il giorno in cui le persone interessate hanno ottenuto la carta di legittimazione (effetto retroattivo). L’assicurazione malattie cessa alla fine dell’attività ufficiale in Svizzera, con la morte della persona assicurata o a seguito della rinuncia all’assoggettamento all’assicurazione stessa. In quest’ultimo caso, fatti salvi motivi particolari, non può essere presentata una nuova domanda di affiliazione.

Familiari che esercitano un’attività lucrativa (titolari di permesso Ci)

Le informazioni che seguono riguardano i familiari che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera e sono titolari di un permesso Ci. Non si applicano alle situazioni di distacco temporaneo in virtù di un accordo internazionale in materia di sicurezza sociale (cfr. UFAS, Lavoratori distaccati).

AVS/AI/IPG/AD/AF e PP

Le persone di cui sopra sono assoggettate obbligatoriamente ad AVS/AI/IPG/AD/AF e PP.

Assicurazione contro gli infortuni

Le persone di cui sopra sono soggette obbligatoriamente all’assicurazione contro gli infortuni.

Assicurazione malattie

Le persone di cui sopra non sono obbligate a stipulare un’assicurazione malattie, ad eccezione dei cittadini dell’UE/dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)/del Regno Unito soggetti all’assicurazione malattie in base alle disposizioni dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, della Convenzione AELS e della convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e il Regno Unito.

Per maggiori informazioni sul regime applicabile ai familiari titolari di un permesso Ci cfr.
Soggiorno in Svizzera 

Ultima modifica 18.08.2025

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