Oltre a leggere le informazioni del DFAE – che sono selettive e non hanno alcuna pretesa di completezza – si prega di consultare sempre le disposizioni del Paese di destinazione. Secondo l’articolo 5 della legge sugli Svizzeri all’estero, chiunque prepari e svolga un soggiorno all’estero oppure eserciti un’attività all’estero ne risponde in prima persona. 

Acqua tranquilla vicino a un tempio storico di Bangkok.
Acqua tranquilla vicino a un tempio storico di Bangkok. © Unsplash

Le cittadine e i cittadini svizzeri che si recano in Thailandia non hanno bisogno di un visto turistico se la durata del soggiorno è inferiore o pari a 30 giorni. Per entrare nel Paese sono richiesti un passaporto valido per almeno sei mesi dopo la data di arrivo in Thailandia, un biglietto di ritorno o di andata per un’altra destinazione e la prova che si dispone di mezzi sufficienti per finanziare il proprio soggiorno.

Attenzione:

  • Se si entra in Thailandia via terra, si ottiene un permesso di ingresso per un massimo di 30 giorni.
  • Gli stranieri devono portare sempre con sé il passaporto (obbligo di esibire i documenti di identità).
  • Le infrazioni alle regole di ingresso thailandesi sono severamente punite. In determinati casi un soggiorno illegale («overstay») può comportare l’espulsione e il divieto di rientrare nel Paese. Si raccomanda di rispettare rigorosamente quanto dichiarato sul visto o sul modulo di entrata in merito allo scopo e alla durata del soggiorno.

Le cittadine e i cittadini svizzeri che desiderano soggiornare in Thailandia per più di 30 giorni hanno bisogno di un visto, che deve essere richiesto alla rappresentanza thailandese competente in Svizzera.

In Thailandia sono previste le seguenti categorie di visti:

  • visto di transito («Transit Visa»; TS; S; O e C)
  • visto turistico («Tourist Visa»; TR e MT)
  • visto non-immigranti («Non-Immigrant Visa»; F; B; IM; IB; ED; M; R; RS; EX e O)
  • visto diplomatico / ufficiale 
  • visto di cortesia («Courtesy Visa»)

  Visti per la Thailandia


Annunciarsi alla rappresentanza svizzera

Obblighi

Le svizzere e gli svizzeri che si trasferiscono all’estero devono annunciarsi presso la rappresentanza svizzera (ambasciata o consolato) nel Paese di destinazione entro 90 giorni dalla data di notifica della propria partenza all’ultimo Comune di domicilio in Svizzera, o di persona o attraverso lo sportello online. Per l’iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero è necessario presentare un documento valido (passaporto o carta d’identità), il certificato di avvenuta notifica di partenza e, se disponibile, l’atto d’origine.

Diritti

Annunciarsi è gratuito e permette di essere contattati in caso di emergenza, facilita le formalità (p. es. il rilascio di documenti di identità o la registrazione di cambiamenti dello stato civile) e aiuta a non perdere i contatti con la Svizzera. Le persone iscritte nel registro di una rappresentanza svizzera all’estero ricevono gratuitamente la «Schweizer Revue» (in Italia, la «Gazzetta Svizzera») e possono partecipare (su richiesta), una volta raggiunta la maggiore età, alle votazioni e alle elezioni in Svizzera.

Vaccinazioni e sanità

Le raccomandazioni sulle vaccinazioni e le informazioni aggiornate in merito alle malattie infettive si trovano sul sito di Healthy Travel, il servizio di consulenza per la medicina dei viaggi. Si prega di informarsi sulle raccomandazioni di vaccinazione prima della partenza.

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