Comunicato stampa, 11.12.2020

Nella sua seduta dell’11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha prorogato di un anno il blocco preventivo degli averi nel contesto dell’Ucraina. La decisione mira a sostenere la cooperazione giudiziaria con le autorità ucraine. Il blocco dei valori patrimoniali nel contesto della Tunisia scadrà invece a gennaio 2021, perché raggiunge la sua durata massima prevista dalla legge.

All’inizio del 2011 il Consiglio federale aveva reagito alle rivolte arabe ordinando, a titolo preventivo, di bloccare gli averi per circa 60 milioni di franchi appartenenti al presidente decaduto Ben Ali e alle persone del suo entourage. Nel febbraio del 2014, nel contesto della crisi ucraina, ha inoltre bloccato gli averi per circa 70 milioni di franchi appartenenti al presidente deposto Janukovyč e alle persone del suo entourage.

Proroga del blocco nel contesto dell’Ucraina

Nel contesto dell’Ucraina sono in corso diversi procedimenti penali contro i principali protagonisti coinvolti e sono stati compiuti progressi nei relativi procedimenti di assistenza giudiziaria tra l’Ucraina e la Svizzera. Per quanto riguarda l’eventuale restituzione dei valori patrimoniali, sono ancora necessarie sentenze sulla loro provenienza illecita degli averi in questione in Ucraina. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di prorogare fino a febbraio 2022 il blocco preventivo dei valori patrimoniali.

Scadenza del blocco nel contesto della Tunisia

L’ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto della Tunisia emanata dal Consiglio federale scadrà a gennaio 2021, perché raggiunge sua durata massima di dieci anni prevista dalla legge. La scadenza dell’ordinanza di blocco dei valori patrimoniali non influisce sugli blocchi di averi ordinati dalle autorità giudiziarie nel quadro dei procedimenti penali e di assistenza giudiziaria in corso.

La legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP)  disciplina la durata del blocco e le condizioni per prorogarlo di volta in volta di un anno (art. 6 cpv. 1). Una proroga è possibile se lo Stato di provenienza ha espresso la propria volontà di collaborare nell’ambito dell’assistenza giudiziaria. La durata massima del blocco è di dieci anni. RS 196.1.


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Ultima modifica 19.07.2023

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