Domande frequenti
Il tempo di lavoro e quello libero dipendono fondamentalmente dalle disposizioni delle organizzazioni internazionali, a cui la persona impiegata è assegnata. La Confederazione garantisce però un diritto di 30 giorni di vacanza all’anno. Qualora non si possano prendere tutti i giorni di vacanza nel corso dell’impiego, il rapporto d’impiego di durata determinata è prolungato della durata corrispondente.
La Confederazione garantisce la pari opportunità. In caso di qualifiche equivalenti, le organizzazioni internazionali favoriscono nella misura del possibile le candidature femminili.
Sì, conformemente alle disposizioni dell’organizzazione internazionale o della Confederazione. I costi per la visita medica vengono assunti dalla Confederazione.
Un impiego di corta durata a titolo di prova non è possibile, in quanto gli impieghi di polizia internazionali comportano oneri logistici notevoli. Una persona impiegata per pochi mesi o addirittura poche settimane non sarebbe in grado di svolgere un lavoro efficiente per vari motivi (shock culturale, lungo periodo di ambientamento, nuovo ambiente di lavoro, fase di apprendimento, ecc.). È per contro possibile risolvere il rapporto di lavoro prima della scadenza del contratto di durata determinata (ai sensi delle disposizioni della legge sul personale federale e dell’ordinanza del 24 aprile 1996 sull’impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici).
Durante l’impiego è assicurato contro gli infortuni e le malattie presso l’assicurazione militare. Inoltre esiste presso la ditta Allianz un’assicurazione collettiva contro gli infortuni per gli impieghi internazionali, che offre un’indennità giornaliera e copre i costi di cura aggiuntivi.
È senz’altro possibile seguire corsi di perfezionamento professionale che hanno una relazione concreta con l’impiego internazionale. In parte la frequentazioni di corsi è anche richiesta dalla direzione della missione.
La durata iniziale di un impiego è di almeno 6 mesi. In occasione di mandati impegnativi la durata iniziale dell’impiego è però sempre più spesso di 12 mesi. Di regola, si può prolungare la durata dell’impiego per la stessa missione fino ad un massimo di due anni.
È senz’altro possibile, qualora l’organizzazione internazionale, oltre a impiegare personale ad essa assegnato, assuma direttamente dei collaboratori.
Chi ha superato la procedura di selezione, è informato regolarmente di quanto avviene nelle missioni e, a seconda delle possibilità è chiamato a intervenire.
Missione
Si riceve un’uniforme completa con la tenuta di lavoro, la tenuta della polizia stradale e l’alta tenuta, oltre ai diversi equipaggiamenti destinati alla sicurezza personale. È a disposizione inoltre un computer portatile con stampante, un apparecchio fotografico digitale e diversi utensili specifici alla missione. Per il trasporto del materiale sono messi a disposizione i contenitori necessari e i costi sono presi a carico.
L’organizzazione internazionale, a cui si è assegnati, è responsabile della sicurezza sul luogo d’impiego. L’organizzazione si sforza in modo permanente di ridurre il più possibile il rischio per la vita e l’integrità della persona. Tuttavia, non si può escludere completamente un rischio residuo.
Per ogni 6 mesi d‘impiego si ha il diritto a un viaggio in Svizzera e ritorno finanziato dalla Confederazione. Sono possibili anche ulteriori viaggi a proprie spese.
Ciò non è possibile, in quanto l’organizzazione internazionale sul posto è garante solo della sicurezza delle persone impegnate nella missione e non di quella dei loro familiari.
Durante un impiego, si sottostà di regola al comando della missione del posto. La Confederazione esige però un resoconto regolare conformemente alle disposizioni specifiche.
Finanze
Chi ha un rapporto di lavoro durevole presso un corpo di polizia, continua a percepire il salario di base dal suo datore di lavoro. La Confederazione rimborsa integralmente i costi salariali al corpo che mette a disposizione un agente. A seconda delle esigenze richieste dalla missione, un’indennità di funzione può essere assegnata sussidiariamente.
Se non esiste un rapporto di lavoro, la persona è assunta come indipendente per una durata determinata. In questo caso il salario dipende dalle esigenze dell’impiego, nonché dalla formazione ed esperienza dell’interessato.
Indipendentemente dal rapporto di lavoro, un’indennità d’impiego ed eventualmente un’indennità supplementare di rischio possono essere pagate sussidiariamente in base alla situazione nel settore d’impiego. In totale le indennità variano a seconda del luogo d’impiego e della situazione tra i CHF 400.00 e i CHF 2000.00 per salario mensile. Di norma si percepisce un’indennità giornaliera a copertura delle spese di vitto e alloggio nel luogo d’impiego.
Di norma sì. Tuttavia, in alcuni casi specifici, è possibile trasferire il domicilio nel Paese d’impiego. In tali casi in Svizzera si deve pagare unicamente l’imposta federale, ma non sussiste alcun diritto all’indennità giornaliera a copertura delle spese di vitto e alloggio nel luogo d’impiego.
Il viaggio dalla Svizzera al Paese d’impiego e il ritorno sono finanziati dall’organizzazione internazionale oppure dalla Confederazione. Il mezzo di trasporto scelto è quello che meglio si adatta alla circostanza; di regola è l’aereo.