Visti – Entrata e soggiorno in Svizzera

Per l’entrata in Svizzera si applicano varie regole. In linea di massima si distingue tra cittadini di Paesi dell’Unione Europea (UE) e dell’Associazione Europea di libero scambio (AELS) e cittadini che non provengono da questi Stati. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è competente al riguardo.

SEM

Dall’entrata in vigore dell’accordo di associazione della Svizzera a Schengen e Dublino (il 12 dicembre 2008), le rappresentanze svizzere all’estero possono rilasciare, in funzione della durata del soggiorno e scopo del viaggio, le categorie di visti qui sotto. Voglia scegliere la rubrica che le corrisponde.

A partire dal 1 dicembre 2017, i titolari di un passaporto keniota sono sottoposti a una procedura di consultazione tra gli Stati Schengen.

Il tempo minimo per l'elaborazione delle richieste di visto Schengen sarà quindi di 10 giorni lavorativi. 

Avvertenza importante degli Stati membri Schengen: 

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, lettera a, del regolamento (CE) n. 810/2009, generalmente conosciuto come “Codice dei visti”, la validità residua del documento di viaggio dovrà essere superiore di almeno tre mesi oltre la data prevista di uscita dallo spazio Schengen. 

Secondo una comunicazione ufficiale delle autorità keniane indirizzata a tutte le rappresentanze diplomatiche a Nairobi, a partire dal 1 marzo 2020 tutti i passaporti keniani - ad eccezione del nuovo passaporto elettronico biometrico (E-passport) della Comunità dell'Africa orientale (EAC) – non saranno più validi. 

Gli Stati membri dello spazio Schengen desiderano pertanto informare il pubblico keniano che a partire dal 1 dicembre 2019 unicamente i nuovi passaporti elettronici biometrici (e-Passaport) rilasciati dalle autorità keniane verranno accettati per le richieste di visto Schengen.

Visto Schengen per un soggiorno fino a 90 giorni

Concerne le persone che desiderano soggiornare in Svizzera per un breve periodo fino a 90 giorni nell’arco di 180 giorni. Per esempio, soggiorni turistici, visita a parenti/amici o soggiorni linguistici per un breve periodo, partecipazione a una conferenza o a un evento sportivo/culturale, ecc.

Visto nazionale per un soggiorno superiore ai 90 giorni

Concerne le persone che intendono entrare e soggiornare in Svizzera oltre 90 giorni. La domanda di visto è trasmessa per decisione all’autorità cantonale di migrazione competente per il luogo di soggiorno in Svizzera. Per esempio, studi in Svizzera, ricongiungimento familiare, matrimonio con presa di domicilio, ecc.

Visto di transito aeroportuale

Concerne unicamente i cittadini di certi paesi che sono soggetti a un visto di transito anche se non lasciano la zona internazionale di transito dell’aeroporto e non entrano nella zona Schengen.

Lavoro / Permessi di lavoro

Concerne la presa d’impiego di un lavoratore straniero in Svizzera. Un visto d’entrata non potrà essere emesso fino a quando le autorità cantonali competenti abbiano rilasciato le autorizzazioni necessarie.