Termini di protezione

La ricerca genealogica sottostà alla legislazione in materia di protezione dei dati. Le basi legali sono costituite dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1) e dall’ordinanza sullo stato civile (OSC, RS 211.112.2).

La comunicazione dei dati è limitata in particolare quando si tratta di registri recenti dello stato civile, della famiglia e dei cittadini. Le persone richiedenti possono informarsi in merito ai propri dati personali, compresi i cognomi, i nomi, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale, i dati relativi ai propri antenati e ai loro discendenti i dati sullo stato civile attuale dei coniugi (ad eccezione dei coniugi precedenti).

In linea di principio, tutti i dati che figurano nei registri cartacei più vecchi possono essere consultati senza autorizzazione. Per la ricerca genealogica nei registri più recenti è invece necessaria un’autorizzazione dell’autorità di vigilanza competente.

Se ordinate un estratto di un registro di famiglia presso il Comune d’origine o l’ufficio dello stato civile competente dei vostri genitori, nonni o bisnonni, dovrete presentare le copie del passaporto e di varie pezze giustificative comprovanti il vostro diritto ad accedere a queste informazioni. Le autorità competenti vi informeranno sulle rispettive condizioni di accesso.