Emolumenti e spese diverse per un visto nazionale

L’Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStrI, OEmol-LStrI, RS 142.209) e il Codice dei visti definiscono l’importo degli emolumenti per i visti. Gli emolumenti sono riscossi nella moneta stabilita dalla rappresentanza svizzera.

Gli emolumenti vanno versati al momento della presentazione della domanda. Gli importi versati non vengono rimborsati in caso di ritiro o di rifiuto della domanda.

La rappresentanza svizzera si riserva il diritto di adeguare gli importi in funzione dell’evoluzione dei corsi di cambio.

Informazioni più dettagliate possono essere trovate sulla pagina tedesca, francese o inglese.