L’articolo 27 della legge federale sulla cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza, LCit) stabilisce che chiunque abbia perduto la cittadinanza svizzera può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione e che il richiedente che risiede in Svizzera da tre anni può presentare la domanda di reintegrazione anche dopo la scadenza di tale termine.
Per esempio, se una cittadina svizzera ha perso la cittadinanza svizzera
in seguito al matrimonio con un cittadino straniero prima del 1° gennaio 1992;
per perenzione, ossia per nascita all’estero non comunicata alla rappresentanza svizzera competente entro il termine previsto e non iscritta nel registro svizzero dello stato civile; oppure
per svincolo
può chiedere la reintegrazione nella cittadinanza svizzera entro il termine previsto dall’articolo 27 LCit.