Protezione giuridica

Come si può garantire il rispetto dei diritti individuali, previsti dagli accordi bilaterali, in seno all'UE e in Svizzera?

Affinché le persone fisiche e giuridiche possano far valere le disposizioni degli accordi bilaterali dinnanzi a un tribunale, tali disposizioni devono essere dotate di effetto diretto, devono cioè essere direttamente applicabili (norme self-executing). È il caso di numerose norme contenute negli accordi bilaterali. Alcuni accordi prevedono addirittura espressamente un diritto di ricorso, come ad esempio all'articolo 11 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Anche se gli accordi non contengono disposizioni specifiche in tal senso, gli Stati sono comunque tenuti a garantire una protezione giuridica.

a) Protezione giuridica nell'UE
In In seno all'UE, l'applicazione del diritto dell’UE o degli accordi bilaterali e, di conseguenza, la protezione giuridica delle persone fisiche e giuridiche spetta ai tribunali nazionali. Se ritiene che i diritti di cui beneficia in virtù degli accordi bilaterali siano stati violati, una persona può adire un'autorità giudiziaria nello Stato membro interessato, secondo le procedure applicabili.

In caso di presunta violazione del diritto dell’UE o degli accordi bilaterali da parte di uno Stato membro, ogni cittadino può inoltre presentare una denuncia alla Commissione europea. Per ulteriori informazioni in merito rinviamo al seguente indirizzo, dove troverete anche un modulo standard di denuncia:

Protezione giuridica nell'UE

Prima di adire la Commissione europea, tuttavia si raccomanda d'aver esaurito tutte le vie di ricorso nazionali.

b) Protezione giuridica in Svizzera
In Svizzera è possibile far valere i propri diritti sia a livello cantonale che federale a seconda dell'autorità che ha applicato l'accordo. In entrambi i casi, le decisioni possono di principio essere impugnate presso un'autorità amministrativa superiore e, successivamente, presso un'autorità giudiziaria.