Pensioni
L’Accordo sulle pensioni del 2004 permette di evitare la doppia imposizione delle pensioni pagate agli ex-funzionari delle istituzioni dell’Unione europea (UE) domiciliati in Svizzera. In passato, queste pensioni erano tassate sia dall’UE sia dalla Svizzera.
In virtù di questo Accordo la Svizzera rinuncia a tassare tali rendite qualora queste siano già tassate alla fonte da parte dell’UE. Le rendite che godono di tale esenzione fiscale possono tuttavia essere considerate ai fini della determinazione dell’aliquota d’imposta applicabile ad altri redditi imponibili. La Svizzera ha concluso con gli Stati membri dell’UE Convenzioni per evitare la doppia imposizione che prevedono simili disposizioni reciproche. Tali disposizioni non sono tuttavia applicabili agli ex funzionari dell’UE a causa del carattere sovranazionale degli organi e delle agenzie dell’UE, di conseguenza si è reso necessario stipulare un Accordo separato.
Cronologia
2005
- entrata in vigore dell’Accordo (31.05.2005)
2004
- approvazione da parte del Parlamento (17.12.2004)
- firma dell’Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali II) (26.10.2004)
Accordo
Testo dell'accordo
Accordo del 26 ottobre 2004 tra il Consiglio federale svizzero e la Commissione delle Comunità europee per evitare la doppia imposizione dei funzionari in pensione
Legislazione di attuazione
Pensioni: Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Documenti
Trasparenti "La via bilaterale" (PDF, 18 Pagine, 1.7 MB, italiano)
Trasparenti "I principali accordi bilaterali Svizzera-UE" (PDF, 35 Pagine, 637.1 kB, italiano)
Lista delle abbreviazioni di politica europea (PDF, 10 Pagine, 90.7 kB, italiano)
Lista degli accordi Svizzera-UE (PDF, 29 Pagine, 583.2 kB, francese)