Pensioni

Panchina su un prato in montagna.
Durante il pensionamento, gli ex-funzionari di istituzioni dell'UE residenti in Svizzera non subiranno una doppia imposizione fiscale. © Rolf Weiss

L’Accordo sulle pensioni del 2004 permette di evitare la doppia imposizione delle pensioni pagate agli ex-funzionari delle istituzioni dell’Unione europea (UE) domiciliati in Svizzera. In passato, queste pensioni erano tassate sia dall’UE sia dalla Svizzera.

In virtù di questo Accordo la Svizzera rinuncia a tassare tali rendite qualora queste siano già tassate alla fonte da parte dell’UE. Le rendite che godono di tale esenzione fiscale possono tuttavia essere considerate ai fini della determinazione dell’aliquota d’imposta applicabile ad altri redditi imponibili. La Svizzera ha concluso con gli Stati membri dell’UE Convenzioni per evitare la doppia imposizione che prevedono simili disposizioni reciproche. Tali disposizioni non sono tuttavia applicabili agli ex funzionari dell’UE a causa del carattere sovranazionale degli organi e delle agenzie dell’UE, di conseguenza si è reso necessario stipulare un Accordo separato.

Cronologia

2005

  • entrata in vigore dell’Accordo (31.05.2005)

2004

  • approvazione da parte del Parlamento (17.12.2004)
  • firma dell’Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali II) (26.10.2004)