Compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli trasformati: nuovi prezzi di riferimento

Comunicato stampa, 09.02.2017

Berna, Il 1° marzo 2017, per decisione dell' 8 febbraio 2017 del Comitato misto dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972, verranno aggiornati i prezzi di riferimento definiti nel protocollo n. 2 dell’Accordo riguardante taluni prodotti agricoli trasformati. Lo stesso giorno la Svizzera adeguerà anche i prezzi di riferimento per il commercio di prodotti agricoli trasformati con i Paesi terzi.

Il protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE (RS 0.632.401.2) disciplina, per il commercio bilaterale Svizzera-UE, la compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli trasformati, ad esempio cioccolato, biscotti e altri prodotti da pasticceria, caramelle, minestre, salse, paste alimentari, gelati e caffè solubile. I prezzi di riferimento delle materie prime agricole concordati nel Comitato misto dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE stabiliscono i tetti massimi delle misure di compensazione dei prezzi (dazi sull’importazione e contributi all’esportazione) per il commercio di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l’UE.

A seguito dei cambiamenti intervenuti sul mercato dopo l’ultimo aggiornamento (1° aprile 2015), i prezzi di riferimento saranno adeguati dopo la decisione del Comitato misto dell' 8 febbraio 2017. Per il grano, la segale, la farina di grano e il latte in polvere, intero e scremato, le differenze nei prezzi di riferimento saranno più alte, mentre per il burro e le patate saranno più basse. È stato inoltre aumentato, dal 15 al 18,5 per cento, lo sconto applicabile agli scostamenti dei prezzi di riferimento per il calcolo dei dazi sull’importazione. Questo adeguamento viene effettuato in base all’articolo 5 capoverso 3 del protocollo n. 2 al fine di conservare i margini preferenziali relativi. I nuovi prezzi di riferimento saranno applicati dal 1° marzo 2017.

Nel contempo, il Consiglio federale adegua anche le differenze di prezzo applicabili per il commercio con i Paesi terzi. Le differenze di prezzo applicabili per il commercio con l’UE o con i Paesi terzi sono stabilite nelle ordinanze che attuano la legge federale sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72, la cosiddetta «legge sul cioccolato»).

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Gabriel Spaeti, capo del settore Circolazione internazionale delle merci, SECO, tel. 058 465 15 36

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Segreteria di Stato dell'economia
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