Alla fine del 2017 la Svizzera e l’UE hanno concluso i negoziati sull’accesso delle autorità di perseguimento penale svizzere alla banca dati Eurodac e il 27 giugno 2019 hanno firmato il relativo protocollo. Perché possa entrare in vigore ed essere vincolante, deve essere ratificato da entrambe le parti. A tal fine, il 5 marzo 2021 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un messaggio per l’approvazione del protocollo. Se il Parlamento lo approva, il Consiglio federale potrà ratificarlo, presumibilmente verso la metà del 2022.
Accesso da parte delle autorità di perseguimento penale per i reati gravi
Dal 2003 le impronte digitali delle persone che presentano una domanda d’asilo in uno Stato Dublino o che vengono fermate nell’atto di entrare illegalmente in uno di questi Paesi sono registrate nella banca dati Eurodac. In tal modo, gli Stati Dublino possono verificare se una persona ha già presentato una domanda d’asilo in un altro Stato o se ha attraversato le loro frontiere provenendo da uno Stato terzo sicuro. L’accesso a tali dati era finora limitato al settore dell’asilo, mentre le autorità di perseguimento penale ne erano escluse. La situazione è cambiata a partire dal 2015, dopo l’entrata in vigore del regolamento Eurodac dell’UE riveduto, che prevede esplicitamente l’accesso al sistema da parte delle autorità di perseguimento penale seppure a precise condizioni. L’accesso è infatti possibile solo dopo l’avvenuta consultazione (con risultati negativi) delle seguenti banche dati:
- banche dati nazionali delle impronte digitali e del DNA
- banche dati della cooperazione di polizia nell’ambito del trattato di Prüm
- banca dati del sistema d’informazione visti Schengen (VIS)
La consultazione di Eurodac è inoltre ammessa esclusivamente in caso di sospetto di terrorismo e quando si tratta di scoprire gli autori di reati gravi, ma non per reati minori. La banca dati può essere consultata solo in casi concreti e non sono consentite ricerche sistematiche.
Le nuove disposizioni del regolamento Eurodac sull’accesso da parte delle autorità di perseguimento penale non costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Dublino e non valgono quindi automaticamente per la Svizzera. Per garantirsi l’accesso, quest’ultima ha dunque dovuto concludere il protocollo firmato il 27 giugno 2019.
Lotta efficace contro la criminalità transfrontaliera
Per le autorità di perseguimento penale svizzere, l’accesso a banche dati rappresenta uno strumento importante nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo. Per combattere efficacemente la criminalità transfrontaliera è fondamentale poter consultare banche dati a livello europeo, come ha dimostrato l’accesso al sistema d’informazione visti (VIS) da parte delle autorità di perseguimento penale, autorizzato ormai dal 2008. Per questa ragione, il Consiglio federale ha puntato a concludere un protocollo con l’UE che consenta alle autorità di perseguimento penale svizzere di consultare i dati Eurodac e, in cambio, permetta alle autorità di perseguimento penale dei Paesi partner europei di accedere alle informazioni Eurodac registrate dalla Svizzera.
Il presupposto per poter accedere alla banca dati Eurodac è che la Svizzera partecipi alla cooperazione di polizia nell’ambito del trattato di Prüm, nel cui quadro gli Stati dell’UE, la Norvegia e l’Islanda gestiscono diverse banche dati di polizia relative alle impronte digitali e al DNA. Anche l’accordo sulla partecipazione della Svizzera alla cooperazione di polizia nell’ambito del trattato di Prüm è stato firmato il 27 giugno 2019 e, come il protocollo Eurodac, deve essere ratificato da entrambe le parti per poter entrare in vigore. Per maggiori informazioni si rinvia alla scheda informativa «Prüm».
Cronologia
- Metà 2022 Probabile ratifica del protocollo
- 27.6.2019 Firma del protocollo da parte della Svizzera e dell’UE
- 21.9.2016 Inizio dei negoziati