La nuova legge federale sulla cooperazione con l'Europa dell'Est sostituisce il decreto federale provvisorio del 1995. La sua entrata in vigore, il 1° giugno, consente di non interrompere la tradizionale cooperazione con i Paesi dell'Europa sudorientale e dell'ex Unione Sovietica istituendo anche la base legale per il contributo della Svizzera all'UE allargata. Con questo contributo all'allargamento la Svizzera partecipa in maniera solidale alla riduzione delle disparità economiche e sociali nei dieci Paesi che dal 1° maggio 2004 fanno parte dell'UE. Ad eccezione di Malta e Cipro sono tutti Paesi dell'Europa centrale e orientale.
Nel giugno 2007 il terzo credito quadro del tradizionale aiuto all'Europa dell'Est sarà interamente impegnato. Per evitare quindi un'indesiderata interruzione di questa sperimentata cooperazione, il 22 giugno il Parlamento si pronuncerà sui crediti quadro concernenti la continuazione del tradizionale aiuto all'Est e sul contributo all'UE allargata. Questa decisione presuppone una base legale valida che viene ora istituita con l'entrata in vigore, il 1° giugno, della legge federale sulla cooperazione con l'Europa dell'Est.
La legge federale sulla cooperazione con l'Europa dell'Est definisce l'oggetto, gli obiettivi e le modalità di questa cooperazione. Essa è parte integrante della politica estera della Svizzera e sostiene le riforme democratiche e di libero mercato negli ex Paesi comunisti dell'Europa orientale e della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). Nel contempo rappresenta anche un investimento nell'interesse del nostro Paese e instaura relazioni commerciali con i mercati in pieno sviluppo dell'Europa orientale. La cooperazione con l'Est conferma la nostra tradizione di solidarietà e tutela anche gli interessi della Svizzera. Il nostro Paese trae benefici economici dallo sviluppo dei mercati dell'Europa orientale e benefici politici dalla maggiore sicurezza e stabilità in Europa.