La Svizzera si adopera a favore delle vittime della tratta di esseri umani

Articolo, 18.10.2016

Dal 2007, il 18 ottobre di ogni anno l’Europa esorta la comunità internazionale ad agire contro la tratta di esseri umani. La Svizzera si adopera per combattere questo fenomeno ad esempio nel quadro del contributo all’allargamento, con cui sostiene la Bulgaria e la Romania nelle loro attività finalizzate alla prevenzione, alla protezione e alla reintegrazione delle vittime nonché al rafforzamento del perseguimento penale.

Campagna di prevenzione in favore delle vittime della tratta di esseri umani in Romania

La tratta di esseri umani interessa diverse fasce di popolazione e assume svariate forme. Le vittime sono sia donne e uomini sia ragazze e ragazzi. La tratta viene inoltre praticata in varie modalità, tra cui lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato e il traffico di organi. 

In base al rapporto Eurostat del 2015 circa l’80% delle vittime è rappresentato da donne e la forma di sfruttamento più frequente è quella di natura sessuale (nel 70% circa dei casi). Inoltre la maggior parte delle vittime proviene da Paesi dell’Europa dell’Est, come la Bulgaria, la Romania e l’Ungheria. Sono particolarmente a rischio gli individui che vivono in condizioni socio-economiche svantaggiate, i migranti e le persone appartenenti alle minoranze. Sempre in base al rapporto dell’Eurostat, tra il 2010 e il 2012 nei Paesi dell’Unione europea sono stati registrati più di 30’000 casi. Si presume tuttavia che i casi non rilevati dalle statistiche siano più numerosi. La tratta di esseri umani è un fenomeno internazionale che anche la Svizzera è decisa a contrastare. 

I progetti svizzeri contro la tratta di esseri umani, attuati nel quadro del contributo all’allargamento, sono incentrati sulle misure illustrate qui di seguito. 

  • Identificazione delle vittime
    Raramente le vittime si fanno riconoscere come tali, anche se spesso è possibile identificarle grazie a elementi ben precisi. Presentano ad esempio segni di maltrattamenti oppure sono sprovviste di documenti d’identità.

  • Protezione delle vittime
    Le vittime della tratta di esseri umani generalmente hanno subito violenze psichiche e fisiche. Le persone colpite vengono accolte, seguite e assistite per un determinato periodo di tempo e viene fornito loro un supporto medico e giuridico.

  • Ritorno in patria e reintegrazione
    Vengono adottate misure di consulenza e supporto che consentono alle vittime di tornare a condurre una vita senza violenze nel loro Paese.

  • Prevenzione
    Le campagne di prevenzione sono destinate in particolare alle minoranze etniche, poiché i gruppi socialmente emarginati hanno maggiori probabilità di cadere nella rete dei trafficanti.

Inoltre, sia in Bulgaria che in Romania la Svizzera sostiene progetti che mirano a ottimizzare il perseguimento penale e la cooperazione in materia di polizia e che quindi, indirettamente, frenano il fenomeno della tratta di esseri umani. In Bulgaria viene ad esempio condotto un progetto incentrato sul perseguimento penale degli autori della tratta e della criminalità organizzata, mentre in Romania è in corso un progetto dedicato alla cooperazione con la Svizzera – Paese di destinazione o di transito per la tratta di esseri umani – in materia di polizia. Tutti i progetti sono realizzati in stretta collaborazione con le autorità bulgare e rumene. 

Priorità ai gruppi più a rischio

Il 5-10% della popolazione della Bulgaria e della Romania è composto da Rom, un gruppo particolarmente esposto al rischio di cadere nella rete della tratta di esseri umani. In alcuni Comuni bulgari e rumeni la Svizzera sostiene pertanto progetti volti all’integrazione sociale di questa minoranza al fine di facilitarne l’accesso all’istruzione e al sistema sanitario. A lungo termine, tali misure garantiranno migliori prospettive sociali ed economiche ai Rom, che saranno così meno vulnerabili di fronte al fenomeno della tratta di esseri umani.

Che cos’è la tratta di esseri umani?

Secondo il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particola-re di donne e bambini, per tratta di esseri umani – che nel Protocollo è indicata come «tratta di persone» – si intendono «il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento». In Svizzera il Protocollo addizionale è entrato in vigore il 26 novembre 2006.

Secondo l’Eurostat e il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, nella maggior parte dei casi si tratta di sfruttamento sessuale, lavoro forzato o pre-lievo di organi. Spesso esiste una correlazione tra la tratta di esseri umani e la migrazione, in quanto al di fuori del loro Paese d’origine le vittime risultano più vulnerabili, non sono suffi-cientemente informate e non hanno accesso al sistema giudiziario. Inoltre, i criminali approfit-tano della situazione di povertà e di mancanza di prospettive in cui vivono le vittime per atti-rarle in Paesi stranieri con false promesse di lavoro o matrimonio, per poi, una volta sul posto, costringerle a un rapporto di dipendenza e sfruttamento con metodi coercitivi o violenti.

La Svizzera è un Paese di destinazione e di transito per la tratta di esseri umani. Secondo il Servizio di coordinazione della tratta di esseri umani e del traffico di migranti dell’Ufficio fede-rale di polizia (fedpol), in Svizzera la tratta di esseri umani è spesso praticata da singoli indi-vidui o da piccoli gruppi, in alcuni casi da gruppi familiari. Dal 1° dicembre 2006 questo reato è punito dall’articolo 182 del Codice penale svizzero. La pena detentiva prevista per gli autori può arrivare fino a 20 anni. Secondo la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati le persone colpite hanno diritto a ricevere assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica.