Il Consiglio federale avvia due consultazioni concernenti lo scambio internazionale di informazioni in materia fiscale

Berna, Communiqué de presse, 14.01.2015

In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha avviato due consultazioni concernenti lo scambio internazionale di informazioni in materia fiscale, che dovrebbero rendere possibile anche lo scambio automatico di informazioni. Il primo avamprogetto riguarda la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sull’assistenza amministrativa, firmata dalla Svizzera nel 2013. Il secondo concerne invece la partecipazione della Svizzera all’Accordo multilaterale tra autorità competenti e la legge di attuazione sullo scambio automatico di informazioni. La questione con quali Stati la Svizzera introdurrà questo scambio automatico di dati sarà sottoposta separatamente in un secondo tempo al Parlamento.

L'adesione alla Convenzione del 1988 del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sull'assistenza amministrativa, nel frattempo firmata da 69 Stati e posta in vigore da 43, funge oggi da standard per la cooperazione internazionale nelle questioni fiscali. Il nuovo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni intende impedire la sottrazione d'imposta transfrontaliera. Finora circa 100 Stati, tra cui la Svizzera e tutti gli altri importanti centri finanziari, si sono impegnati a favore della ripresa dello standard.

La decisione del Consiglio federale di firmare la Convenzione sull'assistenza amministrativa e di attuare lo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni corrisponde alla sua strategia per una piazza finanziaria concorrenziale ed integra che rispetta gli standard internazionali in materia fiscale e, in particolare, quelli riguardanti la trasparenza e lo scambio di informazioni. L'attivazione bilaterale dello standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni sarà oggetto di progetti separati che saranno sottoposti per approvazione all'Assemblea federale. Le relative trattative con la Commissione europea e i possibili Stati partner sono in corso o saranno avviate prossimamente. Lo standard internazionale non tocca lo scambio di informazioni all'interno di un Paese e non è neppure oggetto delle due consultazioni.

Le due consultazioni nel dettaglio:

Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sull'assistenza amministrativa

Il 15 ottobre 2013 il Consiglio federale ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa). Essa reca le basi di diritto materiale dell'assistenza amministrativa tra la Svizzera e gli altri Stati contraenti. La Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede tre forme di scambio di informazioni, ovvero quello su domanda, lo scambio spontaneo di informazioni e lo scambio automatico di informazioni. Lo scambio di informazioni su domanda soddisfa lo standard dell'OCSE che è stato ripreso dalla Svizzera nel 2009 e integrato da allora in numerose convenzioni per evitare le doppie imposizioni e in vari accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale. L'adesione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa permette alla Svizzera di aumentare il numero di Stati Partner con i quali può, su domanda, scambiare informazioni conformemente allo standard. Con la Convenzione sull'assistenza amministrativa viene anche introdotto lo scambio spontaneo di informazioni, ovvero le informazioni che una Giurisdizione ha già ricevuto possono essere a loro volta trasmesse a un'altra Giurisdizione che si presume ne sia interessata. La Convenzione sull'assistenza amministrativa costituisce inoltre la base per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni.

Oltre allo scambio di informazioni, la Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede altre forme di assistenza amministrativa quali l’assistenza in materia di esecuzione e la notifica di documenti. Il Consiglio federale propone di escludere queste altre forme mediante una riserva da formulare quale opzione nella Convenzione sull’assistenza amministrativa. Ora si intende consentire solo la notifica diretta a mezzo posta in Svizzera di documenti di autorità estere e, di converso, la notifica diretta a mezzo posta di documenti di autorità svizzere all’estero. Infine, mediante un’ulteriore riserva si vuole limitare l’applicabilità temporale della Convenzione sull’assistenza amministrativa per reati fiscali intenzionali e perseguiti penalmente a un periodo successivo alla firma della Convenzione da parte della Svizzera nel 2013.

Il Consiglio federale intende inoltre rilasciare due dichiarazioni. Innanzitutto, di regola la Svizzera informerà le persone interessate sul previsto scambio di informazioni. Per secondo, la Svizzera non darà seguito alle domande di verifiche fiscali in Svizzera da parte di autorità estere.

MCAA e LSAI

Il 19 novembre 2014 la Svizzera ha firmato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA). L'Accordo poggia sull'idea che lo standard dell'OCSE sullo scambio automatico di informazioni venga applicato in modo uniforme. Esso si basa sull'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa posta anch'essa in consultazione. L'Accordo prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente allo standard elaborato dall'OCSE con gli Stati del G20 per lo scambio automatico di informazioni (Norma comune di dichiarazione). La Norma comune di dichiarazione stabilisce chi deve raccogliere quale tipo di informazioni su quali conti.

Non tutte le disposizioni dell'Accordo e della Norma comune di dichiarazione sono esaustivamente dettagliate e deducibili in giudizio e quindi direttamente applicabili, ragione per cui è necessario adottare una legge federale di accompagnamento. La legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI) disciplina l'applicazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni e contiene disposizioni concernenti l'organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili. Per quanto riguarda i diritti di consultazione e i diritti procedurali delle persone interessate, la LSAI rimanda in linea di principio alla legge federale sulla protezione dei dati. Le informazioni ottenute sulla base dello scambio automatico possono essere utilizzate ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero.

Ulteriori passi

Le due consultazioni terminano il 21 aprile 2015. I messaggi del Consiglio federale all'attenzione del Parlamento sono previsti per l'estate del 2015, cosicché i disegni potranno essere dibattuti dalle Camere federali dall'autunno del 2015. Anche con un eventuale referendum sarebbe dunque possibile porre in vigore le basi giuridiche a inizio 2017. Il primo scambio automatico di informazioni verrebbe quindi effettuato nel 2018.


Scheda informativa(pdf, 135kb)
Domande e risposte(pdf, 28kb)
Rapporto esplicativo "Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sull'assistenza amministrativa "(pdf, 196kb)
Convenzione(pdf, 79kb)
Decreto federale(pdf, 497kb)
Lettera alle organizzazioni(pdf, 31kb)
Lettera ai Cantoni(pdf, 31kb)
Questionario(pdf, 96kb)
Elenco dei destinatari(pdf, 62kb)
Rapporto esplicativo "MCAA e LSAI"(pdf, 390kb)
Accordo(pdf, 169kb)
Decreto federale(pdf, 459kb)
Autorizzazione generale(pdf, 521kb)
Lettera alle organizzazioni(pdf, 31kb)
Lettera ai Cantoni(pdf, 27kb)
Elenco dei destinatari(pdf, 62kb)


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Mario Tuor, capo Comunicazione, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI
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