Libera circolazione delle persone con la Croazia: consultazione sui risultati dei negoziati

Comunicato stampa, 28.08.2013

Berna, 28.08.2013 - La libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea sarà estesa anche alla Croazia, ma i cittadini croati potranno accedere al mercato del lavoro svizzero soltanto progressivamente: la Svizzera avrà infatti la possibilità di limitare unilateralmente l’immigrazione di lavoratori croati per una durata di dieci anni. È questo il risultato emerso dai negoziati tra Svizzera e UE e fissato nel Protocollo aggiuntivo III. Oggi il Consiglio federale ha preso atto dell’esito negoziale e ha avviato la consultazione, che si concluderà il 28.11.2013.

Con l'adesione della Croazia il 1° luglio 2013, l'Unione Europea ha portato a termine il sesto allargamento. Alla stregua di quanto fatto in precedenza per i Paesi dell'Europa orientale (UE-8) e per la Romania e la Bulgaria (UE-2), anche per la Croazia la Svizzera ha definito in un protocollo aggiuntivo le modalità per l'estensione della libera circolazione delle persone.

Il Protocollo aggiuntivo III consente alla Svizzera, per una durata di sette anni dall'entrata in vigore, di limitare l'accesso al mercato del lavoro svizzero nei confronti dei cittadini croati (contingenti, priorità dei lavori indigeni, controllo delle condizioni salariali e lavorative). Negli ultimi due anni del settennio di transizione, le restrizioni sono vincolate all'approvazione del Comitato misto Svizzera-UE.

Scaduti i sette anni, la Svizzera potrà invocare unilateralmente, per ulteriori tre anni, la clausola di salvaguardia nei confronti di cittadini croati - sempre che siano adempiuti i presupposti quantitativi. Se negli ultimi due anni del settennio di transizione le restrizioni di accesso non trovano l'appoggio del Comitato misto, la Svizzera potrà invocare la clausola di salvaguardia per una durata di cinque anni. Il periodo di transizione per i cittadini croati dura pertanto, in ogni caso, dieci anni dall'entrata in vigore del Protocollo III.

Nell'ambito della clausola di salvaguardia, una volta adempiti i presupposti quantitativi per contingentare una determinata categoria di permessi (permesso di soggiorno di breve durata L o permesso di dimora B), la Svizzera potrà ora sottoporre a contingente anche l'altra categoria. In questo modo si vuole evitare che si possano eludere le restrizioni ricorrendo all'altra categoria di soggiorno.

Il Protocollo III mantiene invariata la protezione dei settori sensibili. Restano infatti soggetti ad autorizzazione i cittadini croati e le imprese domiciliate in Croazia che forniscono servizi transfrontalieri in un settore sensibile. Questa soluzione era stata discussa in precedenza con i partner sociali.

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