Settore dell’asilo: nuovo regolamento Dublino III provvisoriamente in vigore dal 1° gennaio

Comunicato stampa, 18.12.2013

Berna, In data odierna il Consiglio federale ha deciso di applicare provvisoriamente dal 1° gennaio 2014, contemporaneamente agli altri Stati Dublino, gran parte delle disposizioni del nuovo regolamento Dublino III. Il regolamento riguarda il settore dell’asilo e si prefigge di rendere più efficiente il sistema Dublino e migliorare la tutela giuridica dei richiedenti l’asilo.

 

La cooperazione nel quadro di Dublino si fonda sul principio che ogni domanda d'asilo presentata nello spazio Dublino viene effettivamente esaminata e che soltanto uno Stato è competente per il trattamento di una determinata domanda d'asilo. I criteri del regolamento Dublino II, e ora del regolamento Dublino III, definiscono lo Stato competente per il trattamento di una domanda d'asilo. Tale disciplinamento intende evitare che nessuno Stato si ritenga competente per un richiedente l'asilo.

Il nuovo regolamento Dublino III si prefigge da un lato di rendere più efficiente il sistema Dublino, dall'altro, intende rafforzare la tutela giuridica dei richiedenti l'asilo. A tal fine gli Stati membri di Dublino devono prevedere nel proprio diritto interno l'effetto sospensivo per i richiedenti l'asilo che impugnano la decisione d'asilo. All'applicazione efficiente del regolamento Dublino III contribuisce il regolamento Eurodac, anch'esso riveduto.

Il regolamento Eurodac riveduto stabilisce che in futuro saranno trasmessi al sistema centrale Eurodac ulteriori dati dei richiedenti l'asilo. Inoltre, i dati dei rifugiati riconosciuti, attualmente bloccati nel sistema centrale, saranno consultabili e contrassegnati. Grazie a tale contrassegno si potranno identificare più facilmente le persone riconosciute come rifugiati da uno Stato membro di Dublino.

Applicazione provvisoria
Mentre il regolamento Eurodac prevede per tutti gli Stati UE e quelli associati un termine di attuazione di due anni, il regolamento Dublino III deve essere applicato dal 1° gennaio 2014 in tutto lo spazio Dublino. S'intendono così evitare per quanto possibile problemi nella cooperazione tra gli Stati Dublino.

Se la Svizzera sfruttasse il termine di due anni di cui ha diritto, applicherebbe le nuove regole circa un anno e mezzo dopo gli altri Stati Dublino. Ne conseguirebbero problemi pratici e i rapporti della Svizzera con gli altri Stati Dublino potrebbero essere intaccati. Le commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati sono state consultate e hanno dato il loro consenso all'applicazione provvisoria.

Saranno applicate direttamente le disposizioni del regolamento Dublino III concernenti la procedura Dublino, poiché esse sono direttamente attuabili e non devono essere trasposte in una legge. Le disposizioni del regolamento Dublino III contrarie al diritto svizzero vigente, non possono essere applicate provvisoriamente. Ciò riguarda ad esempio la carcerazione preliminare e quella in vista di rinvio coatto nel quadro della procedura Dublino (art. 28 del regolamento Dublino III). Il nuovo regolamento contiene una disposizione che disciplina le condizioni e la durata della carcerazione amministrativa nell'ambito della procedura Dublino. Tali condizioni non sono compatibili con il diritto svizzero vigente, che pertanto dovrà essere adeguato entro il 3 luglio 2015.

Indirizzo cui rivolgere domande:

Léa Wertheimer, Ufficio federale della migrazione, tel. +41 31 325 93 90

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Il Consiglio federale Internet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it

Dipartimento federale di giustizia e polizia Internet: http://www.ejpd.admin.ch

Ufficio federale della migrazione Internet: http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home.html

 

Altri rimandi:

I documenti relativi al presente comunicato stampa sono reperibili sul sito del DFGP