Yacht marittimi e piccole imbarcazioni

Yacht
Yacht (anno di fabbricazione: 1982) © Jachtinhaber gratis zur Verfügung

Le navi svizzere d'altura sono destinate esclusivamente alla navigazione sportiva e di diporto. L'Ufficio federale della navigazione marittima è responsabile della loro immatricolazione. Rilascia anche le attestazioni di bandiera per piccole imbarcazioni che navigano in acque interne straniere e in acque costiere.

L’Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM) è responsabile della registrazione di yacht d'altura e piccole imbarcazioni battenti bandiera svizzera.

Yacht d'alto mare

L’USNM verifica le condizioni giuridiche e tecniche cui è subordinata la registrazione e rilascia ai richiedenti il certificato di bandiera. Possono ottenere l’immatricolazione i cittadini svizzeri e le associazioni svizzere che si prefiggono di praticare lo sport nautico e la navigazione da diporto. Attualmente sono circa 1500 gli yacht marittimi che navigano sotto bandiera svizzera. Essi possono essere utilizzati esclusivamente per lo sport nautico e la navigazione da diporto. Il trasporto a scopo commerciale di persone o merci non è invece permesso.

L’USNM sorveglia l'ente esaminatore autorizzato a effettuare l’esame e a rilasciare il certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi (licenza di navigazione d’altura). Dal 2007, l'ente esaminatore autorizzato rilascia la licenza di navigazione d'altura, riconosciuta a livello internazionale, in formato carta di credito.

Piccole imbarcazioni

Se gli Stati esteri interessati non riconoscono le licenze cantonali, l’USNM può rilasciare attestazioni di bandiera per piccole imbarcazioni che navigano in acque interne straniere e in acque costiere. Queste imbarcazioni non soggiacciono alle prescrizioni tecniche applicate agli yacht. Le imbarcazioni che possono essere iscritte nel registro degli yacht svizzeri non vengono registrate come piccole imbarcazioni.

Rilascio di un certificato di bandiera per yacht

(conformemente alla categoria di progettazione A o B della CE)

Il certificato di bandiera è valido per la navigazione in mare e nelle acque estere e il suo rilascio è regolato dall’articolo 5 dell’ordinanza del 15 marzo 1971 sugli yacht marittimi svizzeri (ordinanza sugli yacht, RS 747.321.7).

Di regola, sono considerati idonei alla navigazione d’altura gli yacht con cabina abitabile e cockpit autopompante, equipaggiabili secondo le direttive dell'USNM.

Il certificato di bandiera è necessario per poter navigare in mare sotto la bandiera svizzera. Le infrazioni sono punibili secondo l’articolo 143 della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30).

In particolare dev'essere rispettata l'ordinanza sugli yacht, che vieta espressamente agli yacht svizzeri il trasporto professionale di persone o merci (art. 17) e autorizza l'affidamento di uno yacht a terzi soltanto in via eccezionale (art. 18).

Rilascio di un’attestazione di bandiera per piccole imbarcazioni

(conformemente alla categoria di progettazione C della CE)

L’attestazione di bandiera è valida per acque costiere e vie navigabili interne straniere e il suo rilascio è regolato dall’articolo 12a dell’ordinanza del 15 marzo 1971 sugli yacht marittimi svizzeri.

Le imbarcazioni iscritte in un registro cantonale non necessitano di alcun controllo di sicurezza, sempre che venga esibito l’originale della licenza di navigazione. Per tutte le altre imbarcazioni va presentato un certificato di sicurezza a conferma che nel suo stato attuale l'imbarcazione soddisfa i requisiti per il cabotaggio ed è armata di conseguenza. Questa attestazione deve essere rilasciata in italiano, tedesco, francese o inglese.