Berna, Comunicato stampa, 09.06.2011

Il 6 giugno 2011, il Consiglio federale ha adottato l'Ordinanza sui domestici privati (ODPr), che disciplina le condizioni di entrata, di ammissione, di soggiorno e di lavoro in Svizzera dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni in Svizzera. L'ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.

Il 6 giugno 2011, il Consiglio federale ha approvato l'Ordinanza concernente le condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr), che si applica ai domestici privati di membri di rappresentanze straniere e di funzionari delle organizzazioni internazionali beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni in Svizzera. La nuova ordinanza intende garantire maggiore trasparenza e chiarezza nell'ambito delle regole applicabili, per limitare il più possibile i malintesi tra impiegati e datori di lavoro, spesso fonte di controversie.

La nuova ordinanza instaura l'obbligo di concludere un contratto di lavoro per iscritto utilizzando esclusivamente il modello stilato dal DFAE. Si tratta di una condizione per il rilascio al domestico privato del visto d'entrata e della tessera di legittimazione del DFAE (titolo di soggiorno). Secondo l'ordinanza, il salario di un domestico privato è composto da un importo in contanti e da prestazioni in natura. Il salario minimo netto in contanti ammonta a 1200 franchi svizzeri al mese. Su questo importo non sono autorizzate deduzioni e deve essere versato in franchi svizzeri su un conto bancario o postale aperto in Svizzera a nome del domestico privato.

Il datore di lavoro deve inoltre assumersi varie prestazioni quali il vitto e l'alloggio, i contributi (parte del datore di lavoro e parte dell'impiegato) alle assicurazioni sociali obbligatorie e i premi dell'assicurazione contro le malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni.

I domestici privati devono recarsi personalmente alla rappresentanza svizzera competente per ottenere il visto. In questa occasione ricevono informazioni sul costo della vita in Svizzera e una documentazione sui loro diritti e obblighi, che indica in particolare a chi possono rivolgersi se dovessero insorgere difficoltà dopo il loro arrivo in Svizzera.

Adottando la legge sullo Stato ospite (LSO) nel 2007, le Camere federali hanno incaricato il Consiglio federale di elaborare una regolamentazione uniforme, applicabile a tutto il territorio svizzero, che tenga conto dei bisogni della comunità internazionale e di quelli dei domestici privati interessati. Nel suo campo di applicazione, l'ordinanza sostituisce i contratti tipo cantonali. 

L'ordinanza sui domestici privati entra in vigore il 1° luglio 2011 ed è disponibile all'indirizzo Internet seguente:


Informazioni supplementari:

Ordinanza (ODPr)


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Ultima modifica 19.07.2023

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