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Comunicati stampa
Comunicati stampa
L’ordine internazionale si fonda sull’idea che tutti gli Stati sono sovrani e giuridicamente uguali. Ne consegue che uno Stato non può essere sottoposto ai procedimenti o ai giudizi delle corti e dei tribunali di un altro Stato. Anche se il principio dell’immunità giurisdizionale è riconosciuto da lunga data nel diritto internazionale, l’estensione delle immunità è stata oggetto di controversie.
La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni risponde alla necessità di instaurare un regime globale in un settore essenziale al buon funzionamento della società internazionale. Un regime delle immunità statali applicabile universalmente rafforzerà quella stabilità giuridica di cui la Svizzera ha particolarmente bisogno nella sua veste di Stato ospite di numerose conferenze e organizzazioni internazionali, condizione che comporta una forte presenza di rappresentanti statali esteri sul suo territorio.
La Convenzione codifica il principio dell’immunità restrittiva o relativa adottato da tempo dal Tribunale federale. Questo approccio tende a distinguere tra le attività di natura commerciale, per le quali l’immunità dello Stato è esclusa, e le attività legate all’esercizio delle funzioni pubbliche, per le quali l’immunità dello Stato è mantenuta. Ne consegue che la Convenzione concorda nelle sue parti essenziali con la prassi svizzera in materia di immunità giurisdizionale degli Stati. L'entrata in vigore della Convenzione comporterà tuttavia modifiche legislative minori in materia di procedura.
La Convenzione avrà anche delle ripercussioni sulla pratica relativa all’immunità di esecuzione. In base alle disposizioni della Convenzione non sarà possibile sequestrare i beni di uno Stato prima di una sentenza, a meno che lo Stato non vi acconsenta. Dopo una sentenza, invece, sarà possibile porre sotto sequestro i beni di uno Stato ad eccezione di alcuni di essi, segnatamente quelli destinati ad essere utilizzati a scopi di servizio pubblico, i beni di una banca centrale estera e quelli facenti parte del patrimonio culturale di uno Stato.
La Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. La Svizzera è il nono Stato a depositare il proprio strumento di ratifica.
Per ulteriori informazioni:
Jürg Lindenmann, Vice direttore della Direzione del diritto internazionale pubblico, tel. +41 31 324 55 99
Informazioni supplementari:
Banca dati dei trattati internazionali
Testo della Convenzione
Indirizzo per domande:
Informazione DFAE
Palazzo federale ovest
CH-3003 Berna
Tel.: (+41) 031 322 31 53
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