Il federalismo

La Svizzera è formata da 26 Cantoni, a loro volta suddivisi in oltre 2300 Comuni. Le competenze politiche e legislative sono suddivise tra Confederazione, Cantoni e Comuni.

Camera del Parlamento, Consiglio nazionale
Camera del Parlamento, Consiglio nazionale. © DFAE, Presenza Svizzera

Comunemente chiamata per ragioni storiche «Confederazione», in realtà la Svizzera è uno Stato federale dal 1848. Il potere è ripartito fra la Confederazione (lo Stato centrale, con capitale Berna), i Cantoni (gli Stati federati) e i Comuni. Ognuno dei tre livelli dispone di un potere legislativo e di un potere esecutivo. Il potere giudiziario viene esercitato esclusivamente da Confederazione e Cantoni. 

Rispetto delle minoranze 

Il federalismo permette di far coesistere unità nazionale e diversità culturale di un Paese che si compone di svariati gruppi religiosi e linguistici. Insieme alla democrazia diretta, che offre alla cittadinanza la possibilità di lanciare iniziative popolari e referendum, il federalismo è uno dei pilastri del sistema politico svizzero. 

Al fine di garantire una rappresentanza equa a livello federale, ogni Cantone dispone di due seggi nel Consiglio degli Stati, una delle Camere dell’Assemblea federale (con un’eccezione: 6 Cantoni su 26 sono considerati «semicantoni» e hanno diritto a un solo seggio). I Cantoni hanno inoltre il diritto di referendum: possono chiedere di sottoporre una legge federale al voto popolare (se i Cantoni richiedenti sono almeno otto). 

Ripartizione delle competenze 

La Confederazione è competente esclusivamente negli ambiti espressamente previsti dalla Costituzione federale. Tutti gli altri compiti (ad esempio a livello educativo, sanitario o di polizia) spettano ai Cantoni che godono di un’ampia autonomia. I Comuni hanno competenze negli ambiti loro espressamente assegnati dal Cantone o dalla Confederazione, ma possono anche legiferare nei casi in cui il diritto cantonale non preveda norme precise su una determinata materia che li riguarda.