Il Parlamento svizzero è costituito da due Camere: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati. Il Consiglio nazionale rappresenta il Popolo svizzero, mentre il Consiglio degli Stati rappresenta i Cantoni. Le e i parlamentari – in totale 246 – delle due Camere vengono eletti dal Popolo ogni quattro anni secondo il metodo proporzionale (Consiglio nazionale) e il metodo maggioritario (Consiglio degli Stati.
L’Assemblea federale (Parlamento)
L’Assemblea federale è l’organo legislativo della Confederazione. Si compone di due Camere – il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati – che hanno le stesse competenze, ma si riuniscono in periodi – propriamente detti «sessioni» – diversi.
Il Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale, o «Camera bassa», rappresenta il Popolo. È formato da 200 membri eletti per una durata di quattro anni. Il numero di delegati e delegate dei Cantoni dipende dalla rispettiva popolazione. Ogni Cantone ha diritto a una consigliera o un consigliere nazionale ogni 40’000 abitanti circa.
La Costituzione svizzera garantisce almeno un seggio a ogni Cantone, anche se questo ha una popolazione inferiore a 40’000 abitanti. I Cantoni di Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Obvaldo, Nidvaldo, Uri e Glarona dispongono di un solo consigliere nazionale. Il Cantone di Zurigo, il più popoloso della Svizzera, ne ha 35. Delegati e delegate vengono eletti secondo il sistema proporzionale.
Il Consiglio degli Stati
Il Consiglio degli Stati, o «Camera alta», rappresenta i Cantoni. È composto da 46 membri eletti dal Popolo per una durata di quattro anni, secondo il sistema maggioritario. Indipendentemente dal numero di abitanti, ogni Cantone è rappresentato da due delegati, a eccezione dei sei Semicantoni (Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Obvaldo, Nidvaldo, Basilea-Città e Basilea-Campagna) che dispongono di un solo seggio.
I membri del Consiglio degli Stati rappresentano il rispettivo Cantone, ma non ricevono alcuna istruzione dai Governi o dai Parlamenti cantonali.
Competenze e funzionamento
Il Consiglio nazionale e il consiglio degli Stati si riuniscono separatamente quattro volte l’anno in sessioni parlamentari di tre settimane ciascuna. Le due Camere deliberano sulle modifiche della Costituzione prima che vengano sottoposte alla votazione popolare. Inoltre emanano, modificano o abrogano le leggi.
Almeno una volta all’anno, solitamente in dicembre, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono nella cosiddetta «Assemblea federale plenaria», la cui principale incombenza è la nomina dei membri del Consiglio federale e del Tribunale federale.
L’Assemblea federale è un Parlamento di milizia (parlamento semiprofessionale): la maggioranza dei suoi membri, infatti, esercita un’attività lavorativa parallela al mandato parlamentare. Mediamente, le deputate e i deputati dedicano il 60 per cento del loro tempo di lavoro allo svolgimento del mandato parlamentare.